Un contribuente nostro lettore ha appreso la notizia della proroga del termine di presentazione della rottamazione quater e detto ciò ci chiede se in considerazione della proroga possono essere oggetto di rottamazione delle cartelle anche quelle notificate dopo il 30 aprile e se dopo tale data, nel prospetto informativo dal quale è possibile visionare i debiti rottamabili si terrà già conto dello stralcio dei debiti fino a mille euro.
Partiamo dalla proroga della rottamazione delle cartelle per poi rispondere ai quesiti sopra esposti. Per maggiori approfondimenti su come fare domanda, come richiedere il prospetto informativo e quali sono i ruoli rottamabili vi rimandiamo alla nostra guida completa qui.
Proroga rottamazione-quater
Con un comunicato apparso sul proprio portale, il MEF ha reso noto il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
Di conseguenza è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute” per il perfezionamento della Definizione agevolata (fissato in precedenza al 30 giugno 2023).
Infine, è oggetto di proroga anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, la scadenza passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.
Sanatoria anche per le cartelle post 30 aprile 2023
In merito al primo quesito ci viene in aiuto una FAQ presente sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, nella quale è stato evidenziato come, la sanatoria riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente sanatoria anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Dunque, è corretto affermare che la rottamazione delle cartelle riguarderà anche quelle cartelle notificate dopo il 30 aprile ed entro il nuovo termine per presentare istanza di rottamazione delle cartelle.
Attenzione però, si deve sempre trattare di carichi affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022.
Prospetto informativo in cerca di conferme
In merito alla domanda sul prospetto informativo, lo stralcio delle cartelle fino a mille euro a oggi non trova evidenza nel prospetto informativo. Infatti, l’annullamento dei singoli debiti fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sarà effettivo alla data del 30 aprile.
Si ricorda che nel Prospetto è indicato l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di “Rottamazione-quater”.
Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione.
Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione (c.d. comunicazione delle somme dovute).
Nel prospetto informativo non si tiene conto dell’annullamento delle cartelle fino a mille euro, dunque è possibile che cartelle che poi saranno oggetto di stralcio al 30 aprile sono indicate come carichi inseribili nella domanda di rottamazione delle cartelle.
Stralcio solo in sede di “comunicazione delle somme dovute”
Lo stralcio sarà considerato solo in sede di “comunicazione delle somme dovute”, nel senso che il totale dovuto ai fini della sanatoria e oggetto di comunicazione non terrà conto dei carichi fino a mille euro oggetto di stralcio e inseriti nella domanda di Definizione agevolata. Dunque tali debiti non concorreranno all’importo da versare per la rottamazione ma saranno annullati.
In considerazione del fatto che la domanda di sanatoria è stata spostata in avanti, non è escluso che a partire da maggio, i prospetti informativi richiesti dai contribuenti terranno già conto dello stralcio delle cartelle fino a mille euro.