La proroga della rottamazione delle cartelle è ormai quasi ufficiale. La Camera infatti ha approvato un emendamento al Decreto Sisma con cui fissa le nuove date di scadenza alla definizione agevolata.
Nell’emendamento al DL Sisma, votato in Commissione Ambiente alla Camera, viene stabilita la proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017, del termine per presentare o per integrare la richiesta di rottamazione delle cartelle affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.
Di conseguenza viene posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine della comunicazione al debitore, da parte dell’agente della riscossione, dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, del piano di rateazione relativo alle delle singole rate e delle di scadenza di ciascuna di esse.
Il comunicato della Camera chiarisce, a scanso di equivoci, che anche se l’emendamento riguarda il Decreto Sisma, le proroghe valgono per tutti i soggetti interessati, e non solo quelli residenti nelle zone colpite dal sisma.
Proroga rottamazione cartelle di un anno per i terremotati
Nel Decreto Sisma viene inoltre stabilito che per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia tutti i termini della rottamazione cartelle, compresi quelli ora prorogati, slittano di un anno.
Quindi le date stabilite per i residenti nei comuni terremotati sono 21 aprile 2018 per la presentazione delle domande di adesione agevolata e 15 giugno 2018 per la risposta dell’ente di riscossione.
Rottamazione cartelle relative alle casse di previdenza
Nello stesso emendamento, si fornisce infine un’interpretazione autentica sulla rottamazione delle cartelle relative alle casse di previdenza.
Si chiarisce, infatti che, ai fini dell’accesso alla procedura di definizione agevolata non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.
Dopo il comma 10 viene inserito il seguente:
10-bis. L’articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.
Si dovrà quindi attendere la conversione definitiva del Decreto Sisma e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per avere l’ufficialità della proroga della rottamazione cartelle.
Per approfondimenti: Camera.it