Concorrono al reddito del lavoratore dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico.
Di conseguenza laddove il mutuo sia erogato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio, il coniuge) ai fini del calcolo del fringe benefit legato all’applicazione di un tasso agevolato rispetto a quello di mercato, deve essere considerata l’intera “quota interessi”.
Questo è uno dei passaggi più rilevanti contenuti nella risoluzione n°44 del 25 luglio con la quale l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti/mutui a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), del DPR 917/86, TUIR.
Prestiti ai dipendenti da parte di terzi: quale fringe benefit?
Prima di entrare nello specifico dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate è utile partire dal c.d. “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
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La valutazione dei beni prestati al dipendente, pensionato, cassa integrato, ecc, compreso il diritto di ottenerli da terzi o ai familiari indicati nell’articolo 12 del medesimo Tuir, avviene sulla base del. c.d. valore normale.
Venendo alla concessione dei prestiti ai dipendenti a tasso agevolato rispetto a quello di mercato, l’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir prevede che, ai fini della quantificazione del fringe benefit, «si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto [ora Tasso Ufficiale di Riferimento] vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
Tale previsione riguarda, : prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, ecc.
La suddetta tassazione opera anche nel caso in cui i mutui/finanziamenti siano erogati da terzi rispetto al datore di lavoro (terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni).
Prestiti ai dipendenti da parte di terzi: chiarimenti AdE sul calcolo del reddito
Con la risoluzione n°44, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti/mutui a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), del DPR 917/86, TUIR.
Le indicazioni operative più importanti possono essere così riassunte:
- il momento di imputazione del compenso in natura ossia del fringe benefit legato al riconoscimento del tasso agevolato e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento;
- ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto, in base all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la stessa «deve essere operata sull’ammontare complessivo di tutte le somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga», tenendo conto «del TUR vigente al termine del periodo d’imposta precedente e, salvo effettuare il conguaglio di fine anno tenendo conto del TUR vigente al termine del periodo d’imposta».
Inoltre, come detto in apertura, laddove il mutuo/finanziamento sia erogato ad un familiare o cointestato cointestato con un familiare (ad esempio, il coniuge) ai fini del calcolo del fringe benefit deve essere considerata l’intera “quota interessi”. Questo perché concorrono al reddito del lavoratore dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico.