L’operazione di cartolarizzazione posta in essere dalla banca che ha concesso in capo al dipendente un mutuo a tasso agevolato, non cambia in capo a quest’ultimo la tassazione del fringe benefit. Il benefit continuerà ad essere individuato per un importo pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (ora Tasso ufficiale di riferimento – Tur) e l’importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato sugli stessi. L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n° 378/2023.
Prima di entrare nello specifico dell’intervento dell’Agenzia delle entrate, è utile chiarire che le operazioni di cartolarizzazione si configurano come una vendita di crediti ad una ”società veicolo” (SPV) che, per pagarne il prezzo di acquisto, si finanzia attraverso l’emissione di titoli obbligazionari.
Prestiti al dipendente: gli interessi agevolati sono un fringe benefit
In base alle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b) del DPR 917/86, TUIR, concorrono alla determinazione del reddito del lavoratore dipendente, in ipotesi di concessione di prestiti agevolati ai dipendenti, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora Tasso ufficiale di riferimento – Tur) in vigore al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato sugli stessi.
In caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (..).
In tal modo viene individuato il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente che concorre alla base imponibile previdenziale e fiscale laddove superiore al limite di 258,23 euro (3.000 euro per l’anno 2022; 3.000 per l’anno 2023 solo con figli a carico). Concorrono a tale soglia tutti gli altri benefits concessi al dipendente nel corso dell’anno.
La suddetta modalità di individuazione del fringe benefit si applica a tutte le forme di finanziamento erogate anche indirettamente dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata (circolare ministeriale n. 326 del 1997).
Dunque, la tassazione in parola riguarda: finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo; prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio.
Restano escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro.
C’è da dire che l’aumento del tasso di interesse applicato ai mutui e ai prestiti in generale, così compre visto dalla BCE, ha portato molti dipendenti al superamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva con attivazione del connesso conguaglio Irpef in busta paga.
Quali effetti in seguito a un’operazione di cartolarizzazione?
La risposta an°378/2023, prende spunto da apposita istanza di interpello legata proprio al trattamento fiscale applicabile agli interessi maturati su un mutuo concesso da una Banca ad un suo dipendente, in caso di operazione di cartolarizzazione.
In particolare, una contribuente ha descritto la seguente situazione:
- il 18 luglio 2016 ha acceso un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale con la Banca di cui è dipendente;
- in qualità di dipendente della Banca, al momento della stipula gli è stato riconosciuto un tasso di interesse più basso di quello correntemente applicato dalla stessa alla propria clientela;
- il 31 marzo 2017 la Banca ha provveduto alla cartolarizzazione del mutuo in essere cedendo lo stesso ad una ”società veicolo” (Special purpose vehicle, di seguito ”SPV”).
Da qui, ha chiesto all’Agenzia delle entrate a seguito dell’avvenuta cartolarizzazione, agli interessi corrisposti in funzione del predetto mutuo devono continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR, concernente i finanziamenti concessi ai dipendenti.
Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate, riprendendo la circolare n°8 del 2003, la cartolarizzazione, configurandosi come fattispecie di cessione del credito, non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo.
Da qui, non vi sono dubbi che, nonostante l’operazione di cartolarizzazione, continua a ricorre il presupposto di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR.
In sostanza, anche dopo l’operazione di cartolarizzazione, costituirà reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo.