L’ultima Legge di bilancio (L. 213/2023), ha rimandato al 1° luglio 2024 l’effettiva entrata in vigore della Plastic tax e della Sugar Tax. Si tratta delle due imposte istituite in precedenza dalla legge di bilancio 2020.
La prima fa riferimento al consumo ai fini commerciali di prodotti quali ad esempio le bottiglie in PET, vaschette per alimenti, bicchieri, contenitori in Tetrapak ecc.; prodotti il cui utilizzo può avere un impatto negativo rispetto all’ambiente.
La seconda invece fa riferimento all’imposta prevista sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Vediamo in breve come funzionano.
Plastic tax e Sugar tax: cosa sono
Per quanto riguarda la plastic tax come detto in apertura, l’imposta si applica si applicherà al consumo di manufatti in plastica c.d. Macsi. L’imposta non riguarda però i prodotti compostabili (conformi alla norma Uni En 13432:2002) , i dispositivi medici, i contenitori di medicinali, ecc.
Detto ciò, a oggi manca ancora il decreto attuativo dell’imposta.
Sono soggetti passivi ad esempio:
- il fabbricante (non è soggetto passivo chi produce manufatti utilizzando come materia prima o semilavorati altri Macsi sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto),
- quando i Macsi provengono da Paesi Ue, l’acquirente “commerciante” o, se a comprare è un consumatore finale, il cedente.
C’è da dire che a bilanciare l’esborso per il pagamento dell’imposta in parola, sempre la L. di bilancio 2020 prevede un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche (produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari), nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
L’agevolazione premia l’adeguamento tecnologico posto in essere dall’impresa e finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
Sugar Tax
Venendo invece alla Sugar tax, il decreto del 12 maggio 2021, fissa le disposizioni attuative dell’imposta.
In particolare, sono tenuti al pagamento:
- per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento del tributo è lo stesso fabbricante;
- qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente.
Il decreto individua ulteriori soggetti passivi a seconda del paese di provenienza delle bevande, UE o non UE.
A ogni modo, la Sugar tax non è dovuta sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi Ue ovvero dal medesimo soggetto esportate.
Rinvio a luglio 2024 della Plastic tax e Sugar tax
A oggi, le imposte in esame sono solo teoriche, posto che non sono ancora diventate effettivamente operative.
La data di entrata in vigore era stata fissata al 1° gennaio 2023 con un intervento di proroga della Legge di bilancio 2023. In realtà ci sono state svariate proroghe, sei per la precisione.
Da ultimo, la Legge n° 213/2023 rimanda la nuova tassa (imposta) al 1° luglio 2024 e questo termine riguarda tanto la Plastic tax che la Sugar tax. Non è da escludere tuttavia che da qui a luglio possano arrivare ulteriore proroghe.