Un contribuente che fino allo scorso anno era in regime forfettario, dal 2023 vuole passare al regime semplificato con regime di cassa effettivo. A tal proposito non ha del tutto chiaro quale sia la corretta gestione di alcune fatture emesse in regime forfettario, ma che non sono state ancora incassate.
Detto ciò, ha chiesto alla nostra redazione di Lavoro e Diritti come deve trattare questi mancati incasso ovvero il tardivo incasso delle fatture una volta transitato al regime semplificato.
Gli aspetti da chiarire riguardano gli impatti delle fattura 2022 incassata nel 2023 ai fini Iva, reddituali e delle ritenute d’acconto.
Passaggio dal forfettario al semplificato: come applicare il principio di cassa
Innanzitutto chiariamo che il regime forfettario si basa sul principio di cassa: dunque rilevano i compensi/ricavi effettivamente incassati; cosicché se un contribuente emette una fattura per una specifica prestazione nei confronti di un proprio cliente, ma questi poi non paga, il compenso non concorrerà al reddito da dichiarare.
Gli stessi criteri valgono per il regime semplificato, se trattasi di cassa effettiva e dunque il contribuente non ha optato per la cassa virtuale, opzione art.18 comma 5 del DPR 600/73.
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Cosa fare con la fattura 2022 incassata nel 2023
Fatto questo chiarimento importante, veniamo ora gli impatti delle fattura emessa nel 2022 e incassata nel 2023 ai fini Iva, reddituali e delle ritenute d’acconto.
Dal punto di vista Iva, non ci sono problemi alcun, infatti, ai fini Iva rileva il momento di emissione della fattura; dunque il contribuente nel momento di emissione della fattura era in regime forfettario e correttamente non ha indicato l’imposta in fattura; tale posizione viene cristallizzata nel senso che la fattura 2022 incassata nel 2023 in altro regime non dovrà essere modificata.
Effetti ai fini reddituali
Stesso discorso vale ai fini reddituali. A tal proposito si riporta un passaggio della circolare, Agenzia delle entrate, n°10/e 2016.
Il comma 72 disciplina i casi di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario, e viceversa, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta, dispone che “Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.”
Ciò sta a significare che una fattura emessa nel regime forfettario ma incassata in corso di altro regime fiscale si considera ricavo o compenso nel momento in cui si riceve il pagamento; al di là delle regole contabili e di determinazione del reddito proprie del regime in cui si è transitati.
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Impatti sulle ritenute d’acconto
Rispetto alle ritenute d’acconto, si deve fare un discorso a parte. I ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto. Tuttavia ai fini dell’applicazione delle ritenute rileva il momento del pagamento.
Di conseguenza, se la fattura si incassa nel 2023, chi effettua il pagamento dovrà applicare la ritenuta d’acconto.