Con il provvedimento del 16 maggio 2023, per il contrasto al fenomeno della partita IVA fittizia, l’Agenzia delle entrate ha definito i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell’ulteriore tipologia di controllo e di analisi del rischio, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 148, legge n. 197/2022), ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite Iva.
L’obiettivo della misura prevista dalla Legge di bilancio 2023 è quello di contrastare il fenomeno delle partite iva “apri e chiudi” da noi già visto in precedenza come ghosting fiscale che ogni anno comporta un ammanco importante per le casse dello Stato in termini di imposte e contributi, non di poco conto.
Vediamo in che modo saranno attivati i nuovi controlli rafforzati da parte dell’Agenzia delle entrate. Il rafforzamento riguarda i controlli e gli accessi già previsti dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto Iva. La finalità dei controlli è quella di verificare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’attribuzione della partita Iva per combattere le le frodi fiscali, ad esempio poste in essere tramite le c.d. società “cartiere”.
Partita Iva fittizia: cosa prevede la Legge di bilancio 2023
L’art.1 comma 148 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, prevede la possibilità per l’Agenzia delle entrate di effettuare una serie di controlli circa l’effettivo svolgimento di un’attività per la quale è stata aperta la partita Iva.
Volendo semplificare la procedura, l’Agenzia delle entrate può effettuare specifici controlli sull’apertura di nuove partite iva:
- invitando direttamente il contribuente presso l’ufficio territoriale competente ,
- che dovrà esibire la documentazione richiesta ossia le scritture contabili, ove previste per legge.
L’invito è finalizzato a: verificare l’effettivo esercizio dell’attività nonchè dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio.
Se il contribuente decide di non presentarsi ovvero il riscontro sui documenti da esito negativo, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. e dispone la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vat information exchange system).
Leggi anche: Come aprire una partita IVA, quanto costa, cosa sapere e come fare
Oltre alla cessazione della partita Iva, c’è la sanzione da pagare
Oltre alla cessazione, il contribuente dovrà subire anche una sanzione pari a 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.
Le conseguenze negative non sono legate solo al pagamento della sanzione ma anche alle condizioni più stringenti da rispettare laddove il contribuente sanzionato volesse successivamente aprire una nuova partita Iva.
Infatti, la Legge di bilancio 2023, prevede che la partita IVA può essere successivamente richiesta dal soggetto che ha subito la cessione, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
La fideiussione dovrà avere: durata di tre anni dalla data del rilascio e un importo non inferiore a 50.000 euro.
Inoltre, in caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro,
dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse ».
Quali sono le regole operative e gli elementi di rischio
Il provvedimento adottato in data 17 maggio individua gli elementi in base ai quali può scattare l’invito a presentarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, gli elementi di rischio valutati dall’Agenzia delle entrate possono essere:
- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
- relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.
Quando è previsto l’invito a presentarsi davanti al Fisco
I titolari di partita Iva, rispetto ai quali sono rilevati i suddetti elementi di rischio o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati ( ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), a comparire di persona presso l’ufficio competente secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario.
L’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate anche in applicazione dei criteri sopra citati. Il contribuente dovrà dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio.
Da qui si innesca la procedura sopra analizzata: eventuale cessazione della partita Iva e necessaria fideiussione in caso di nuova richiesta di partita iva.
Infine, pare utile evidenziare che i controlli in esame possono riguardare anche le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con precise caratteristiche ossia: brevi cicli di vita o ridotti periodi di attività, sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte.