In materia di reato di omesso versamento dell’Iva, è sufficiente il dolo generico integrato dalla consapevolezza delle proprie azioni ossia della loro illiceità. A nulla rilevando i motivi della scelta di non versare il tributo, Inoltre, l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà.
Ancora, ai fini dell’esclusione della colpevolezza, è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento. A meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.
Sono questi i principi ribaditi dalla Cassazione, terza sezione penale, sentenza 29 novembre 2021, n. 43919.
Reato di omesso versamento dell’Iva: la normativa
L’articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000 individua le conseguenze penali legate all’omesso versamento dell’Iva.
Nello specifico, tale articolo dispone che:
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.
Proprio su tale possibile reato, è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, terza Sezione penale, con la sentenza 29 novembre 2021, n. 43919
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Il motivo del contendere
Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte d’appello di Perugia, accogliendo il gravame proposto dal pubblico ministero contro la sentenza che aveva assolto l’imputato, ha condannato lo stesso per l’omesso versamento di ritenute certificate e di IVA. Versamenti relativi all’anno d’imposta 2012 in relazione alla società di cui era legale rappresentante. Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando il fatto di non aver effettuato i versamenti per causa di forza maggiore.
La crisi di liquidità e d’impresa (che poi portò alla dichiarazione di fallimento) aveva comportato l’impossibilità di eseguire i versamento dovuti. L’imputato aveva invano posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli sul suo patrimonio personale, per trovare le risorse necessarie ad adempiere i debiti erariali, senza tuttavia riuscirci. L’impresa ha quindi destinato le risorse al pagamento dei fornitori e dei dipendenti dell’impresa.
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Omesso versamento Iva: la sentenza della Corte di cassazione
Secondo la Corte di Cassazione, il ricorso è inammissibile.
In materia di reato di omesso versamento dell’Iva, è sufficiente il dolo generico integrato dalla consapevolezza delle proprie azioni ossia della loro illiceità. A nulla rilevando i motivi della scelta di non versare il tributo.
Inoltre, l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà. Ancora, ai fini dell’esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento. Ciò vale a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.
Principi ribaditi richiamando le seguenti sentenze, Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 26593, Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882, Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128), Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258595).
Secondo la Corte di Cassazione la scelta di pagare i fornitori e i dipendenti per proseguire (per anni) l’attività d’impresa, omettendo di versare i tributi, in alcun modo scrimina o esclude l’elemento soggettivo del reato.
Sono questi i principi ribaditi dalla Cassazione, terza sezione penale, sentenza 29 novembre 2021, n. 43919.
Sulla base di tali elementi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
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