Omessa fatturazione (e registrazione), omesse comunicazioni delle liquidazioni periodiche, Li.PE., mancati versamenti Iva e omessa presentazione della dichiarazione annuale. Quali sono le sanzioni generalmente applicabili nei casi di violazioni in materia di fatturazione e Iva?
Con la risposta n° 450/2023 dello scorso 20 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la specifica situazione di una società che ha commesso diverse violazioni in materia di Iva e fatturazione e ha chiesto al Fisco come possa procedere con la regolarizzazione.
Si parte dall’assunto che le suddette violazioni sono sanabili in ravvedimento operoso, senza però che possa trovare applicazione il c.d cumulo giuridico. Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.
Omessa fatturazione e dichiarazione Iva: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La risposta dell’Agenzia delle entrate prende spunto da apposita istanza di interpello presentata da una società domiciliata e registrata ai fini Iva in Italia dallo scorso aprile mediante nomina di rappresentante fiscale.
Tale società si occupa di fornire servizi nell’ambito delle aste immobiliari sia verso privati che verso altri soggetti passivi.
La società a oggi non ha rispettato le regole Iva in vigore in Italia:
- non ha addebitato l’imposta sul valore aggiunto italiana per i servizi relativi agli immobili situati in Italia resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti nello Stato;
- dal 2016 e fino dalla sua registrazione ai fini Iva, non ha dichiarato le suddette prestazioni.
Ora vorrebbe sanare la situazione pagando l’imposta dovuta più gli interessi e applicando le sanzioni ridotte previste da ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).
In sostanza le violazioni da regolarizzare sono:
- mancata fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili
- omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
- mancata tenuta delle scritture contabili ai fini Iva.
A tal proposito ha chiesto all’Agenzia delle entrate in che modo può rimediare alle violazioni commesse.
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Il parere dell’Agenzia delle entrate
Circa le violazioni degli obblighi contabili, l’Agenzia delle entrate ritine che ai fini del ravvedimento della condotta tenuta si dovrà tenere conto della sanziona minima di 1.000 euro.
In sostanza la società dovrà: istituire i libri e i registri necessari ed emettere le fatture per le operazioni effettuate, con contestuale versamento di una sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, ridotta ai sensi del ravvedimento per ciascun periodo d’imposta sanato. Dunque anche in questo caso non si applica il cumulo giuridico.
Tuttavia, la sanzione è da considerarsi unica per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della legge in riferimento al singolo periodo d’imposta. Una sanzione per periodo d’imposta.
Più articolato il discorso per quanto riguarda; l’omessa fatturazione (e registrazione); la mancata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche; l’omesso versamento dell’Iva dovuta e la mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva.
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Ravvedimento operoso sì o no?
Ebbene, per le prime tre violazioni è applicabile il ravvedimento operoso tuttavia, per l’omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione fissa prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 (euro 250 ovvero 200) solo nell’ipotesi in cui tale versamento sia stato effettuato entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione).
Superato tale termine, quindi, anche se l’imposta è stata pagata, deve essere applicata la sanzione proporzionale prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 ( 120/240-60%/120%).
Nell’ambito dei suddetti limiti, dunque, la sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997 può ritenersi assorbita da quella del precedente articolo 5.
Dunque, la sanzione per omessa dichiarazione Iva assorbe quella per l’omesso versamento dell’imposta.