Arrivano le lettere di compliance dell’Agenzia delle entrate per omessa dichiarazione Iva o errata detrazione. Si tratta di comunicazioni con le quali, l’Agenzia delle entrate, in base ai dati in suo possesso, tramite PEC, segnala al contribuente eventuali omissioni o infedeltà dichiarative.
Con due distinti provvedimenti adottati rispettivamente in data 5 e 7 luglio, l’Agenzia delle entrate sollecita il contribuente circa:
- l’omessa presentazione della dichiarazione Iva 2022, periodo d’imposta 2021;
- l’Iva portata erroneamente in detrazione nella dichiarazione annuale rispetto alle risultanze di cui alle fatture elettroniche e alle bollette doganali.
Grazie alla compliance o adempimento spontaneo, il contribuente può sanare la propria posizione in ravvedimento operoso.
Il ravvedimento è ammesso anche in caso di condotte fraudolente.
Omessa dichiarazione Iva: cosa sapere
Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 5 luglio 2022, sono state fissate le modalità con cui il Fisco mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, le informazioni ricavabili dalle fatture elettroniche, da cui emergono cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano:
- la possibile omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021 o
- del quadro VE.
Se il contribuente ritiene corrette le pretese del fisco, presenterà una dichiarazione Iva che sarà considerata tardiva ma comunque regolare. Si considera tale la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per la sua presentazione (termine ordinario 30 aprile 2022).
Le sanzioni previste rispetto alla violazione commessa , possono essere pagate in ravvedimento operoso. In poche parole, è questo il vantaggio dell’adempimento spontaneo.
Sanzione per dichiarazione IVA tardiva
La sanzione da versare per la dichiarazione Iva tardiva è pari a 250 €, ridotta ad 1/10 (€ 25), in ravvedimento.
Il contribuente potrà ricorrere all’adempimento spontaneo anche se la violazione è stata già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui ha avuto formale conoscenza.
Attenzione però, l’adempimento spontaneo dunque anche il ravvedimento operoso sono esclusi se il Fisco ha già notificato:
- l’atto di liquidazione, di irrogazioni sanzioni o, in generale,
- di accertamento.
Stessa cosa dicasi se il contribuente ha già ricevuto un avviso bonario.
Errata detrazione dell’Iva da fattura o bolletta doganale
Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 7 luglio 2022, sono state fissate le modalità con cui il Fisco mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, le informazioni circa l’errata detrazione dell’Iva nel quadro VF della dichiarazione annuale.
Le comunicazioni sono inviate a quei contribuenti per i quali, l’Iva portata in detrazione risulta superiore a quella risultante dalle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni, desunta dalle bollette doganali.
In tali casi, si configura la violazione di dichiarazione infedele.
Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
- infine le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel portale “Fatture e corrispettivi”.
I rimedi pro contribuente
Le comunicazioni in esame, contengono anche l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
In ogni caso, i destinatari della segnalazione possono consultare le comunicazioni ricevute anche all’interno del loro “cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.