Chi non ha presentato la dichiarazione IMU entro lo scorso 30 giugno può farlo entro il 28 settembre grazie al c.d. ravvedimento operoso.
L’applicabilità del ravvedimento anche ai tributi locali è prevista per legge cosicché anche chi ha omesso di presentare la dichiarazione IMU potrà sanare la propria posizione pagando una sanzione ridotta.
A ogni modo, il quantum da versare è diverso se: il contribuente ha solo omesso di presentare la dichiarazione IMU oppure oltre alla mancata presentazione della dichiarazione, non ha provveduto a pagare l’IMU.
Qual è la scadenza della dichiarazione IMU
Quest’anno in via del tutto eccezionale, la dichiarazione IMU (e IMU ENC) in scadenza al 30 giugno riguardava sia l’anno 2021 sia l’anno 2022.
Infatti, entro il 30 giugno scorso doveva essere presentata sia la dichiarazione per l’anno 2022 che quella relativa al 2021 i cui termini erano stati differiti dal decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 1, Dl n. 198/2022).
Detto ciò, è utile ricordare che l’obbligo di presentazione della dichiarazione scatta ad esempio quando (Fonte istruzioni dichiarazioni IMU):
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile.
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
A ogni modo, la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. In tale caso il Comune non è conoscenza delle variazioni intervenute rispetto all’utilizzo dell’immobile.
Quali sono le sanzioni previste per omessa dichiarazione IMU
Innanzitutto prima di arrivare al ravvedimento dell’omessa dichiarazione IMU, è necessario individuare la sanzione base applicabile.
In particolare, l ‘art.1 comma 775 della Legge n°160/2019, prevede quanto segue:
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. (..).
Omessa dichiarazione IMU, ravvedimento possibile entro il 28 settembre
La suddetta sanzione può essere versata in ravvedimento operoso. Infatti, l’applicabilità del ravvedimento anche ai tributi locali è prevista per legge (art.16 D.Lgs 473/1997).
Per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, entro il 28 settembre, i contribuenti devono presentare la dichiarazione Imu non trasmessa e versare altresì la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, unitamente all’eventuale imposta dovuta e ai relativi interessi.
Più nello specifico, è corretto affermare che entro il 28 settembre:
- se il contribuente ha solo omesso di presentare la dichiarazione IMU pagherà la sola sanzione minima di 50 euro, ridotta a 1/10 ossia a 5 euro (vedi art.13 c.1 lett.c) del D.Lgs 472/1997);
- se oltre ad omettere la dichiarazione, non ha versato neanche il tributo, dovrà versare una sanzione del 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata.
Le suddette sanzioni sono ridotte rispettivamente: a 3 euro (2,50 e arrotondato a 3 euro, solo omessa presentazione della dichiarazione) e al 5% dell’IMU non versata (omessa presentazione e omesso versamento) laddove il contribuente abbia già provveduto alla regolarizzazione della propria posizione entro 30 gg dalla scadenza originaria. Ciò in applicazione dell’art.7 comma 4-bis del D.Lgs 472/1997.
Infine, si ponga attenzione al fatto che, superati i 90 giorni, sembrerebbe non più percorribile la strada del ravvedimento. Salvo previsioni specifiche previste nel regolamento comunale un cui è ubicato l’immobile rispetto al quale si è verificato l’obbligo dichiarativo (cfr. circ. Min. Economia e finanze 29 aprile 2013 n. 1).
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