Con l’approvazione definitiva della legge di Stabilità 2015 e la sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo regime forfetario per i piccoli contribuenti, ovvero il nuovo regime dei minimi 2015.
Questo nuovo regime fiscale va in effetti a modificare ed ampliare il vecchio regime dei contribuenti minimi, gran parte delle regole infatti rimangono invariate, sia per quanto riguarda i requisiti di accesso che le semplificazioni, la differenzia sostanziale che salta subito all’occhio è l’innalzamento dell’imposta forfettaria che passa dal vecchio 5% al nuovo 15%.
Nuovo regime dei minimi 2015
Chi può accedere?
Possono accedere al presente regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno rispettato i seguenti requisiti (oppure i nuovi imprenditori dal 2015):
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi annuali non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla legge di stabilità 2015, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del d. lgs. 276/2003, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche a progetto;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
- per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
- non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
- non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
- i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro.
Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso al regime:
- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Come indicato nella legge di stabilità e in seguito a chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva.
A chi è precluso l’accesso?
Non possono aderire al nuovo regime forfetario i contribuenti che anche solo marginalmente, si avvalgono:
- di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni;
Vantaggi del nuovo regime dei minimi 2015
- L’imposta unica del 15% sul reddito imponibile sostituisce l’Irpef, le addizionali regionali e comunali e l’Irap.
- Nessuna ritenuta d’acconto;
- Esonero dal versamento dell’Iva;
- Esonero dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
- A differenza del precedente regime dei minimi (al 5% per intenderci), non vie è nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere;
- Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.
Infine è utile sapere che chi al 31/12/2014 ha già aderito al precedente regime dei minimi al 5% potrà continuare a seguire la vecchia normativa nei limiti temporali previsti dalla stessa; quindi ad esempio chi ha aderito nel 2013 ha ancora 3 anni di questo regime.