Il 22 dicembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato due Decreti Attuativi riguardanti il nuovo regime dei minimi 2012, ovvero di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile.
Il vecchio regime dei minimi cede il passo al nuovo quindi, che sarà destinato a quanti, rientrano nei vecchi vincoli della normativa istitutiva dei “minimi”, su limite di ricavi (30mila euro), assenza di dipendenti e collaboratori, niente esportazioni eccetera e che diano inizio inoltre ad una “nuova” attività d’impresa o di lavoro autonomo dal primo gennaio 2012, o che l’abbiano cominciata dopo il 31 dicembre 2007.
Importanti chiarimenti riguardano:
- per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita Iva;
- riguardo al requisito della novità, il vincolo per cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente, non opera quando il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Dal provvedimento si evince che il nuovo regime agevolato è aperto anche a quanti abbiano già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il “forfettino”; in questo caso però si potrà usufruire delle agevolazioni fiscali fino al compimento dei 5 anni, oppure fino all’anno in cui il contribuente compia 35 anni. Ciò significa che per coloro che inizino una nuova attività da molto giovani, potranno usufruire di queste agevolazioni anche oltre i 5 anni previsti e comunque fino al compimento dei 35 anni.
Le agevolazioni, così come già indicato nel decreto di luglio, consisteranno in una aliquota dell’imposta sostitutiva, di Irpef e addizionali (applicata sui ricavi/compensi – spese, tutto conteggiato per cassa), fissata al 5%. Inoltre il provvedimento attuativo ha previsto la non assoggettabilità dei ricavi/compensi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Semplificazioni
I contribuenti che si avvarrano del regime contabile agevolato saranno inoltre esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dalla legge;
- liquidazioni e versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto;
- versamento dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto;
- presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.
Restano fermi i seguenti adempimenti:
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste dalla legge;
- comunicazione annuale dei dati IVA, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
- presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
- versamento annuale dell’IVA;
- versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- adempimenti dei sostituti d’imposta previsti dalla legge;
- comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA;
- comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.
Provvedimenti Agenzia delle Entrate del 22/12/2011
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