Con la circolare n. 42/E del 12 ottobre l’Agenzia delle Entrate rilascia ulteriori chiarimenti su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso.
L’Agenzia fa il punto della situazione ad oggi, offrendo una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D. lgs. n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio.
Nuovo ravvedimento operoso, i principali casi di violazione sanabile
La circolare affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo.
All’interno del documento possiamo trovare utili risposte ad alcuni quesiti specifici:
- termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà;
- calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo;
- al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.
Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza – In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:
- se si tratta di un errore rilevabile da controllo automatizzato, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato;
- per correggere errori non rilevabili con controllo automatizzato o formale, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”. Il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.
Quando l’errore viene corretto dopo 90 giorni:
- per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, ridotto in base al tempo trascorso;
- per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se si tratta di violazioni senza imposta dovuta, la sanzione resta quella prevista (per impotesi entro i 30 gg) anche dopo 90 giorni.
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 42 12/10/2016 (460,6 KiB, 971 hits)