Il testo della Legge di conversione del primo decreto sostegni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio, con entrata in vigore il 22 maggio. Il Decreto-Legge è stato convertito in Legge definitivamente dalla Camera con fiducia, nella seduta del 19 maggio. Il maxi-emendamento al testo iniziale del Decreto era stato approvato in precedenza dal Senato.
Nella pletora di emendamenti al primo decreto Sostegni, grande rilievo assumono le novità fiscali e le principali le riportiamo qui di seguito. Facciamo chiarezza attraverso la lettura della Legge 21 maggio 2021, n. 69 il cui testo definitivo completo è disponibile a fondo pagina.
Ecco i dettagli.
Primo decreto Sostegni: p. Iva, IRAP e superbonus 110%. Le novità fiscali
Anzitutto sono predisposti per l’anno 2021 contributi a fondo perduto per start-up di importo totale corrispondente a 1000 euro, riservati ai titolari di reddito d’impresa con partita IVA attivata nel corso del 2018; la cui attività è cominciata nel 2019 e che sono tuttavia fuori dal beneficio del fondo perduto, in quanto il fatturato medio mensile 2020 (o i corrispettivi) non è al di sotto del 30% minimo, rispetto a quello dell’anno anteriore. Per la concessione del beneficio, debbono comunque esservi tutti gli altri requisiti richiesti. Anche in queste circostanze vale la regola della non pignorabilità del contributo.
Nell’ambito del chiacchierato superbonus 110% edilizia, c’è una novità tecnica non di poco conto. Infatti in virtù del maxi-emendamento, nel primo decreto Sostegni comparirà l’art. 6 bis, per il quale l’IVA non detraibile, anche in modo parziale sulle spese agevolabili, rientra nel computo del tetto massimo di spesa. E ciò indipendentemente dal metodo di rilevazione contabile.
Per quanto riguarda, invece, il già previsto spostamento a fine settembre per quanto attiene all‘IRAP non versata per errata interpretazione della sospensione, di cui al Dl Rilancio (articolo 24 del DL 34/2020), esso trova spazio nella legge di conversione del primo Decreto Sostegni. Ma d’altronde ciò non stupisce, essendo notizia già annunciata da un comunicato stampa del MEF.
Invece, l’esonero canone unico prosegue prorogato fino al 31 dicembre 2021. Ci riferiamo all’esenzione per il canone patrimoniale di concessione; autorizzazione o esposizione pubblicitari e per il canone legato all’occupazione delle aree per i mercati.
Altre proroghe 2021 di rilievo fiscale
Sempre sul fronte del pagamento delle tasse, la legge di conversione del primo dl Sostegni contiene significative integrazioni con riguardo ad ulteriori proroghe. Infatti abbiamo le seguenti novità:
- esenzione della prima rata IMU 2021 per coloro che hanno patito una perdita di fatturato del 30%;
- proroga al 29 ottobre, 30 novembre e 15 dicembre per quanto riguarda il prelievo erariale unico (PREU) su apparecchi videolottery e newslot e del canone della rimanente quota del quinto bimestre 2020; più tempo, insomma, per versare il prelievo unico erariale, dovuto sulle somme vinte con le sale giochi, e relativo dunque al pagamento dei tributi sulle vincite;
- fino al 31 dicembre 2021, vale il meccanismo della compensazione straordinaria tra somme a ruolo e crediti commerciali certificati (liquidi ed esigibili), vantati dalle aziende verso la Pubblica Amministrazione;
- soglia di esenzione fiscale sui fringe benefit aziendali pari a 561 euro anche nel 2022.
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Beni d’impresa e Codice crisi d’impresa: le novità
A seguito delle ultime integrazioni al primo decreto Sostegni, in Senato è stata prevista la possibilità di compiere la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui al bilancio 2019, non soltanto nei bilanci 2020, ma anche in quelli 2021. Ciò a condizione che si tratti di beni non rivalutati nel bilancio anteriore; e senza la facoltà di affrancamento del saldo attivo, nè degli altri effetti fiscali.
Nel maxi-emendamento, abbiamo poi una importante norma di interpretazione autentica, e con quest’ultima ci si riferisce all’interpretazione della legge effettuata dallo stesso organo che ha emanato l’atto normativo. Ebbene, detta norma di interpretazione autentica è introdotta allo scopo di ammettere al beneficio di cui al Decreto Liquidita Imprese (art. 6-bis decreto legge n. 23 del 2020) anche i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al bilancio dell’esercizio 2019, per gli addetti dei settori alberghiero e termale, anche su immobili in affitto per queste attività (oltre a quelli in via di realizzazione e ristrutturazione).
Inoltre, in ipotesi di esposizioni debitorie consistenti, è stato disposto lo slittamento di un anno dell’obbligo di segnalazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Analoga considerazione vale per INPS e Agente della riscossione. In particolare, l’obbligo decorre dell’anno posteriore al termine di entrata in vigore del Codice crisi d’impresa (fissato al primo settembre di quest’anno).
Testo Gazzetta Ufficiale Legge di conversione Primo Dl Sostegni
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