Prorogata al 10 dicembre la scadenza (prima fissata al 30 novembre) entro cui deve essere inviato il modello Redditi 2020 (ex modello Unico). Con comunicato stampa del 27 novembre il MEF annuncia infatti la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP. Il provvedimento sarà contenuto nel Decreto Ristori Quater in via di approvazione.
In primis sono tenuti ad utilizzare il mod. Redditi Persone Fisiche i titolari di partita iva in quanto a loro precluso il ricorso al 730. Anche chi presenta il 730, in alcuni casi, deve far fronte ai propri obblighi dichiarativi presentando alcuni quadri del modello Redditi PF oltre che presentare il modello 730. Ad esempio, i contribuenti che presentano il Modello 730/2020 in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, la denuncia di alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono presentare anche i quadri RM, RT e RW, insieme al frontespizio della dichiarazione Redditi Persone fisiche. Inoltre, i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti da lezioni private da assoggettare, in opzione, a tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM. Sempre insieme al frontespizio. L’alternativa è quella di utilizzare direttamente il modello Redditi per tutti gli introiti da dichiarare senza presentare il 730.
Vediamo ora più da vicino cos’è il modello Redditi Persone Fisiche, quando scade e come presentarlo.
Modello Redditi 2020, scadenza prorogata al 10 dicembre
Come accennato in premessa la scadenza del mod. Redditi era fissata al 30 novembre per dichiarare i redditi conseguiti nel 2019.
Con un comunicato stampa del 27 novembre il MEF annuncia una mini proroga della scadenza, spostando al 10 dicembre la data del versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e della presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP. Come comunica il MEF il provvedimento di proroga sarà contenuto in una norma del decreto legge cosiddetto Ristori Quater, in corso di adozione.
Comunicato Stampa MEF N° 269 del 27/11/2020 (46,1 KiB, 893 hits)
Modello Redditi 2020, come procedere all’invio
L’invio del modello può essere cartaceo o telematico, ma ad ogni modo, i due tipi di invio possono essere effettuati in tempistiche differenti:
- il cartaceo poteva essere presentato per il tramite di un ufficio postale dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020;
- il telematico andrà presentato perentoriamente entro il 10 dicembre
30 novembre(come vedremo però, si può posticipare l’invio pagando una sanzione piuttosto leggera).
Possono ricorrere alla dichiarazione cartacea, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il 730;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello ex Unico (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Leggi anche: Proroga 770 al 10 dicembre: stessa data per CU partite IVA e ravvedimenti
Modello Redditi PF: gli intermediari abilitati all’invio
Come abbiamo appena visto l’invio della dichiarazione può essere effettuato anche tramite il proprio consulente di fiducia. In realtà è il caso più frequente.
La lista degli intermediari che possono predisporre e trasmettere all’Agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi è piuttosto ampia. Si veda a tal proposito l’art.3 comma 3 del DPR 322/1998.
Come da istruzioni del modello Redditi 2020, sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte, gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli avvocati;
- iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- Caf – dipendenti;
- Caf – imprese
- ecc.
Tali soggetti sono responsabili dell’impegno assunto alla predisposizione e all’invio della dichiarazione. Con precise conseguenze sanzionatorie in caso di inadempimento.
Redditi Persone Fisiche 2020: intermediari abilitati
Se presentiamo la dichiarazione tramite un intermediario, dobbiamo farci rilasciare l‘impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione fiscale.
In particolare, l’intermediario, quando gli consegniamo la dichiarazione già predisposta oppure gli diamo l’incarico sia per la predisposizione che per l’invio, deve rilasciarci l’impegno a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.
Nell’impegno deve essere specificato se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o meno.
Se abbiamo conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni, l’intermediario ci consegna l’impegno cumulativo a trasmettere le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.
L’impegno cumulativo non riguarda eventuali dichiarazioni integrative. In tale caso è necessario uno specifico impegno alla trasmissione.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata, a questi ultimi, la sanzione prevista dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ad ogni modo, oltre all’impegno alla trasmissione della dichiarazione dobbiamo farci consegnare:
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica,
- l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi al fisco.
E’ necessario anche farci rilasciare copia della comunicazione che attesta l’effettiva ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione, dobbiamo conservare tutta la documentazione citata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Difatti, tale termine è individuato dall’art.43 del DPR 600/1973.
Modello Redditi in ritardo (dichiarazione tardiva)
Superata la scadenza del 10 dicembre, non dobbiamo preoccuparci se non abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi.
Infatti non c’è alcuna conseguenza irrimediabile se provvediamo entro i 9o giorni successivi alla scadenza ordinaria del 10 dicembre. In tale caso presentiamo una dichiarazione che seppure definita tardiva è comunque pienamente valida e regolare.
Attenzione però, oltre a presentare la dichiarazione dei redditi dobbiamo versare anche un sanzione di 25 euro. In tale caso compileremo il modello F24 riportando anche il codice tributo 8911.
Utilizzo dei crediti del modello Redditi Persone Fisiche
Gli eventuali crediti che risultano dal modello Redditi Persone Fisiche si possono utilizzare in compensazione in F24 o richiesti a rimborso. Infatti la compensazione può essere effettuata a storno di debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS). Ad esempio il credito Irpef si può utilizzare anche per pagare l’IMU. È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Crediti Modello Redditi Persone Fisiche con o senza Visto di conformità
In base all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019, la compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.
Difatti, rileva l’effettivo utilizzo del credito oltre tale soglia. Non la mera indicazione del credito in dichiarazione dei redditi.
Fino a 5.000 non è necessaria:
- né la preventiva presentazione della dichiarazione,
- né il visto di conformità.
In tale caso il credito è utilizzabile dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta di riferimento.
Ad esempio, un credito maturato per i redditi 2019, possono utilizzarlo già dal 1° gennaio 2020. Difatti, prima di presentare la dichiarazione dei redditi nel quale riposto il credito stesso.
Ad ogni modo, a partire dall’anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare.