In questa guida andiamo a vedere le sanzioni in caso di errori ed omissioni e quando è possibile inviare il modello 770 correttivo e integrativo. La dichiarazione riferita al modello 770 deve obbligatoriamente essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato ad Entratel (Desktop Telematico) come ad esempio i Consulenti del Lavoro. Il 770 si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuto ricevimento.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra Comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Pertanto, soltanto quest’ultima Comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta prestazione della dichiarazione. Detta comunicazione è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito www.agenziaentrate.it.
Può capitare di ricevere errori oppure di voler integrare un 770 già inviato, questo si può fare senza sanzioni entro 5 giorni dall’invio del modello oppure dalla data di scarto. Non si possono invece apportare correzioni o integrazioni in caso di omessa presentazione 770. Ma prima ricordiamo in breve come si invia il modello 770.
Come inviare il modello 770
I canali per la presentazione per l’invio del modello 770 anno sono due:
- servizio telematico ENTRATEL, viene utilizzato dagli intermediari abilitati ed in alternativa da coloro che intendono presentare in autonomia la propria dichiarazione e questa interessi un numero di soggetti superiore a 20;
- servizio telematico internet Fisconline, qualora invece la dichiarazione interessi un numero di soggetti non superiore a 20.
Per accedere ai servizi Entratel telematici bisogna aver richiesto le proprie credenziali in fase di abilitazione attraverso la funzionalità di Prelievo dei dati. Successivamente dal secondo accesso l’utente abilitato deve accedere dal sito dell’Agenzia (o direttamente da Entratel) ed inserire:
- “Nome utente” presente nella sezione 2 della busta ricevuta in fase di abilitazione;
- “Password” personale definita dall’utente,
- “Codice pin” che si ricava estraendo dal PINCODE, rilasciato all’atto dell’abilitazione al servizio.
Vi ricordiamo infine che è possibile accedere a tutti servizi delle Entrate direttamente con le proprie credenziali SPID.
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Ma cosa succede se vi sono errori nella presentazione o nel modello? Vediamo quindi quali sono le sanzioni e in cosa consistono le dichiarazioni correttive e integrative. In primo luogo, vediamo in quali sanzioni incorre l’intermediario.
Quali sono le sanzioni per omessa o tardiva presentazione
La tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni è punita (art. 7‐bis, D. Lgs. 241/1997) con una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00. Dal 2007 è ammesso il ravvedimento: l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il ravvedimento può essere proposto entro 90 giorni dalla scadenza del termine (termine entro il quale la dichiarazione si considera ancora validamente trasmessa). La sanzione ridotta applicabile è pari a € 51,60 (un decimo di € 516).
Facciamo una precisazione: sebbene l’intermediario invii più dichiarazioni in un’unica fornitura (nome riferito al file telematico) la sanzione amministrativa di cui sopra, è riferita a ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni.
Conseguentemente, in caso di omessa o tardiva trasmissione di una fornitura sarà irrogata, all’intermediario, la sanzione amministrativa per ciascuna delle dichiarazioni comprese nella fornitura. Così in caso di ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico consistente nell’irrogazione della somma stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
La sanzione non si applica nell’ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia dell’entrate che attesta il motivo dello scarto.
Quali sono le sanzioni amministrative per il Modello 770
Le ulteriori sanzioni amministrative a seguito di quanto disposto dal D. Lgs. 158/2015, modificato, nella decorrenza, dalla L .208/2015, possono essere così riepilogate:
- omessa presentazione: nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.”
- ammontare dei compensi dichiarati inferiori a quelli accertati: dal 90% al 180% delle ritenute non versate riferite alla differenza, con un minimo di € 250,00;
- compensi non dichiarati ma relative ritenute versate: da € 250,00 a € 2.000,00;
- per ogni percipiente non dichiarato: € 50,00 per soggetto in aggiunta alle predette sanzioni.
Quali sono le sanzioni penali relative al Modello 770
Vi sono però anche casi in cui si arrivino ad applicare sanzioni penali. Il D.Lgs. 158/2015, recante revisione del sistema sanzionatorio ha modificato il D.Lgs. 74/200 che regola i reati tributari, tra questi anche quelli legati all’attività del sostituto d’imposta.
In particolare, al sostituto d’imposta si applicano le seguenti sanzioni penali:
- dichiarazione fraudolenta: reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- omessa dichiarazione: reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 50.000;
- omesso versamento delle ritenute dovute o certificate: reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo d’imposta;
- indebita compensazione: reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione (Mod. F24) crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000, ovvero reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000.
Come correggere e integrare i dati inviati con il modello 770
Ma cosa succede se vi sono errori nella presentazione del modello? Infine, per coloro i quali dopo aver presentato il modello 770/2022 abbiano riscontrato delle inesattezze o degli errori hanno la possibilità di produrre un nuovo modello 770 correttivo oppure un modello 770 integrativo.
Vediamo le differenze.
Cos’è e come funziona il Modello 770 correttivo nei termini
La dichiarazione correttiva nei termini è una prima possibilità attraverso la quale il contribuente può prima della scadenza del termine di presentazione; entro la scadenza si possono rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, compilando una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti barrando la casella nel frontespizio “correttiva nei termini”.
Successivamente alla scadenza naturale si può presentare un modello 770 integrativo.
Cos’è e come funziona il Modello 770 integrativo
Nel caso in cui invece i termini di presentazione della dichiarazione siano scaduti, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione stessa; l’integrazione avviene presentando un nuovo modello, barrando la casella “dichiarazione integrativa”. La dichiarazione integrativa può essere presentata qualora la dichiarazione originaria sia stata validamente trasmessa (anche se inviata entro 90 giorni dal termine di scadenza).
La presentazione della dichiarazione correttiva nei termini non determina l’applicazione di alcuna sanzione; mentre quella integrativa (oltre i termini) è soggetta alle prescritte sanzioni con possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento.