Modello 730 senza sostituto d’imposta: come funziona il Rimborso 730 Agenzia Entrate, quali sono i casi possibili, quando arrivano i soldi, come inserire l’iban? A queste ed altre domande daremo una risposta certa in questa guida. Prima di tutto ricordiamo che il modello 730 da inviare all’Agenzia entrate ha lo scopo di dichiarare i redditi percepiti principalmente da lavoratori dipendenti (e assimilati) e pensionati.
Eccezion fatta per i casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modello 730 dev’essere presentato generalmente da ogni cittadino che, nell’anno fiscale di riferimento, ha conseguito redditi e non rientra nelle ipotesi di esonero previste dalla normativa di riferimento deve fare il 730.
Modello 730 a credito o a debito
La dichiarazione dei redditi (modello 730) contiene il saldo definitivo delle somme dovute dal contribuente all’Erario per un determinato periodo d’imposta. In ragione delle tasse già corrisposte dall’interessato il 730 può concludersi con:
- 730 a debito: cioè con saldo a debito per il contribuente, qualora le imposte già versate siano inferiori a quelle effettivamente dovute;
- 730 a credito: ovvero con saldo a credito per il contribuente, se le imposte trattenute sono state superiori a quelle effettivamente dovute.
In quest’ultimo caso, le somme pagate in eccesso devono essere rimborsate dall’Agenzia entrate. Si parla in tal caso di “rimborso da dichiarazione”. Quest’ultimo è in via generale erogato, per conto dell’AE, direttamente dal Sostituto d’imposta: il datore di lavoro in busta paga ovvero dall’ente pensionistico insieme alla pensione.
Fanno eccezione i casi di pagamento diretto del rimborso da parte dell’Agenzia, riguardanti essenzialmente:
- I soggetti privi di sostituto d’imposta;
- I soggetti con sostituto d’imposta le cui dichiarazioni sono state sottoposte a controlli preventivi da parte dell’AE.
Analizziamo la fattispecie del Modello 730 senza sostituto d’imposta in dettaglio.
Modello 730 senza sostituto d’imposta
Come funziona il rimborso 730 senza busta paga? I contribuenti possono trasmettere il 730 ordinario o precompilato anche senza busta paga (o pensione), cioè in mancanza di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
In particolare:
- Il 730 precompilato dev’essere presentato direttamente all’AE ovvero da un CAF / professionista abilitato per la trasmissione;
- Il 730 ordinario dev’essere presentato ad un CAF / professionista abilitato che si occuperà dell’invio.
La volontà di non avvalersi di un sostituto d’imposta dev’essere riportata:
- Nel frontespizio, sezione relativa ai dati del contribuente, indicando la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”;
- Barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” all’interno della sezione relativa ai dati del sostituto d’imposta.
In particolare l’opzione “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” riguarda coloro che:
- nel 2020 hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati a quelli da lavoro dipendente;
- nel periodo della dichiarazione non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio;
- presentano un modello 730 precompilato o ordinario (attraverso CAF / professionista).
Sono interessati anche coloro che presentano la dichiarazione per un soggetto deceduto che nel 2020 ha percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati a quelli da lavoro dipendente.
All’interno del 730 ordinario, le somme a credito saranno riportate nel rigo 164 “Importo che sarà rimborsato dall’Agenzia delle entrate” presente nella sezione “Importi da trattenere o da rimborsare”.
Rimborso 730 Agenzia Entrate: quando arriva
Il rimborso 730 senza sostituto sarà corrisposto dall’Agenzia entrate generalmente nel periodo di dicembre e comunque dopo effettuati i controlli automatizzati a mezzo:
- Bonifico su conto corrente bancario o postale;
- In assenza delle coordinate bancarie dell’interessato, il pagamento avviene a mezzo titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane.
Come richiedere il rimborso 730 senza sostituto su IBAN
La richiesta di accredito bancario può avvenire:
- Online sul portale agenziaentrate.gov.it;
- Presso gli uffici territoriali dell’Agenzia entrate presentando l’apposito modello (il quale potrà essere inviato anche via PEC firmato digitalmente).
Per inoltrare la domanda in via telematica e inserire il proprio IBAN è sufficiente:
- Registrarsi ai servizi web dell’AE;
- Collegarsi al portale agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso “Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c”.
Modello 730 senza sostituto d’imposta (anche in presenza del sostituto)
Anche in presenza di un sostituto d’imposta che possa erogare i rimborsi nella prima retribuzione utile, questi vengono corrisposti direttamente dall’Agenzia in caso di controlli preventivi, effettuati entro quattro mesi dalla scadenza per la trasmissione del 730 ovvero dalla data di invio del modello, se successiva a detto termine.
Le verifiche scattano a fronte di un modello 730 precompilato o ordinario, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, che in alternativa:
- Incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presentano elementi di incoerenza;
- Determinano una somma a rimborso superiore a 4 mila euro.
Con riferimento al primo punto è opportuno precisare che gli “elementi di incoerenza” riguardano:
- Scostamento per importi significativi tra il credito IRPEF e quanto risultante nelle certificazioni uniche, nelle dichiarazioni dell’anno precedente o nei dati risultanti dai modelli di versamento;
- Altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati trasmessi da enti esterni ovvero esposti nelle certificazioni uniche;
- Situazioni di rischio individuate sulla base delle irregolarità emerse negli anni precedenti.
Nei casi citati, il pagamento delle somme dovute (Circolare Agenzia entrate 12 marzo 2018 numero 4/E) avviene da parte dell’AE (con le modalità previste per i contribuenti senza sostituto d’imposta) entro sei mesi dal termine per la trasmissione dei modelli 730 ovvero dalla data di trasmissione effettiva, se successiva. Dalle somme a credito sarà scomputato l’eventuale secondo o unico acconto IRPEF / cedolare secca, riferito anche al coniuge dichiarante. Se l’acconto è di importo superiore al rimborso, il contribuente dovrà versare la differenza in autonomia.
Crediti di importo non superiore a 12 euro
Nessun rimborso 730 senza sostituto per importi sotto i 12 euro. L’Agenzia delle entrate non effettua alcun rimborso se l’importo a credito non è superiore ad euro 12,00. In tal caso le somme dovranno essere riportate all’interno del modello 730-3, sezione “Crediti da utilizzare in compensazione Mod F24” righi da 191 a 198, colonna 5 “Dipendenti senza sostituto (credito non superiore a 12 euro)”