In seguito all’emergenza Covid-19 Coronavirus il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2020 è stato posticipato dal 23 luglio al 30 settembre. La proroga interferisce anche sulla tempistica da rispettare da parte degli eredi per presentare il 730 per conto del contribuente deceduto.
Ecco in chiaro le corrette indicazioni operative da seguire ai fini della presentazione del modello 730 eredi 2020.
730 eredi 2020: i redditi dichiarabili
A partire dal 2020, periodo d’imposta 2019, gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius ricorrendo al modello 730; tale possibilità è ammessa solo laddove il contribuente deceduto rientrava tra i soggetti che possono presentare il 730; non possono ricorrere a tale modello ad esempio i titolari di partita iva per i quali è obbligatorio il ricorso al modello Redditi.
Se il defunto aveva conseguito redditi dichiarabili con il 730, ad esempio un reddito da lavoro dipendente, allora gli eredi potranno ricorrere a tale dichiarativo. Laddove il soggetto deceduto era titolare di redditi da lavoro autonomo abituale o d’impresa, gli eredi devono per forza ricorrere al modello Redditi da presentare entro il prossimo 30 novembre.
730 eredi: tempistiche di presentazione
Il D.L. 9/2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha spostato il termine di presentazione del 730/2020 ordinario o precompilato dal 23 luglio al 30 settembre.
Tale proroga incide altresì sulla possibilità di presentazione del 730 da parte degli eredi del contribuente deceduto. Prima dell’intervento del decreto citato, il 730/2020 poteva essere presentato dagli eredi dei contribuenti deceduti nel 2019 o entro il 23 luglio 2020; con la proroga disposta in conseguenza del Coronavirus, il 730 può essere presentato per conto di coloro che sono deceduti:
- nel 2019 o
- entro il 30 settembre 2020, termine ultimo di presentazione del 730/2020.
Superata tale data sarà obbligatorio ricorrere al modello Redditi. Il 730 potrà essere presentato dagli eredi al CAF o al professionista abilitato oppure telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito portale telematico dell’Agenzia delle entrate (730 precompilato). In nessun caso il dichiarativo potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede.
Modello 730/2020 eredi: modalità di compilazione
Chi presenta la dichiarazione per conto del de cuius deve compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ossia il codice fiscale dell’erede.
Nel primo mod. 730 sarà necessario barrare: la casella “Dichiarante” e la casella ‘Deceduto’. Si dovrà compilare con la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio dichiarativo e andrà barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Di seguito saranno da riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Nel secondo mod. 730 è necessario: barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore o erede”; compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”. Non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.
Non è possibile presentare congiuntamente la dichiarazione erede/de cuius ossia i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Modello 730 eredi: i rimborsi d’imposta
Laddove il 730 presentato dall’erede dovesse chiudere a credito d’imposta, il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità previste per i contribuenti che presentano il dichiarativo senza sostituto d’imposta ossia in assenza di un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli.
In tale caso:
- se l’Agenzia delle entrate è in possesso delle coordinate bancarie del contribuente, il rimborso è accreditato direttamente sul conto;
- se invece non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato secondo differenti modalità a seconda dell’entità dell’importo da rimborsare.
Per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale per riscuotere il rimborso in contanti; mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro arriva un rimborso con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
I termini di effettuazione dei rimborsi possono arrivare fino a 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione laddove la stessa sia oggetto dei c.d. controlli preventivi da parte dell’agenzia delle entrate.
Mod. 730 eredi: i debiti d’imposta
In caso di dichiarativo a debito, il Caf o il professionista può:
- trasmettere l’F24 in via telematica (Entratel) all’Agenzia delle Entrate;
- o, consegnare all’erede, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, l’F24 da pagare anche tramite il servizio telematico fisconline.
Laddove l’erede ha presentato telematicamente il 730 del de cuius in formato precompilato tramite l’apposita funzione è possibile eseguire il pagamento direttamente on line.
Circa i termini di versamento, per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020, i pagamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari ossia 30 giugno, tax day. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020. Gli eredi sono tenuti a versare solo il saldo d’imposta ma non l’acconto.