Anche per l’anno 2018 vige l’incombenza di fare la dichiarazione dei redditi, tramite i consueti canali tipo modello 730/2018 ordinario e precompilato, oppure il modello Redditi o Unico Persone Fisiche. L’obbligo di presentazione, tuttavia, non grava indistintamente su ogni contribuente. Infatti, la normativa in vigore prevede che solo alcuni soggetti debbano fare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730. In particolare, proprio per l’anno 2018, con provvedimento del 15 gennaio n. 10793 e successive modificazioni, sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello 730 assieme a tutte le istruzioni nuove che riguardano la sua compilazione. A questo riguardo, tutti i contribuenti sono tenuti a verificare se rientrano, o meno, fra quelli obbligati a fare la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione va presentata se il contribuente ha percepito redditi derivanti dalla locazione di fabbricati e nel caso in cui si stata attivata l’opzione per la cedolare secca. Tenuti alla presentazione sono anche quei contribuenti che non hanno subito trattenute sulle addizionali IRPEF, o qualora tali trattenute siano avvenute in misura inferiore a quanto dovuto.
Il nuovo modello 730, con campi precompilati, è disponibile dal 16 aprile 2018 e scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. In linea generale, questo modello interesserà tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno percepito redditi nel corso dell’anno 2017. Sono previsti casi di esonero ma resta la facoltà di presentazione del modello 730, anche per coloro che non hanno nessun obbligo. Fare la dichiarazione dei redditi promette vantaggi interessanti, specie per chi ha sostenuto spese detraibili e intende ridurre la spesa ai fini IRPEF. In sede di dichiarazione 2018, quindi, si possono sfruttare specifiche detrazione. In questo modo, sarà possibile risparmiare sulle tasse, richiedendo un rimborso degli oneri sostenuti. Le detrazione riguardano le spese scolastiche, quelle mediche, quelle per ristrutturazione ai fini della riqualificazione energetica dell’immobile o per l’acquisto di beni mobili ed elettrodomestici. Le detrazioni, così come i bonus fiscali, appartengono alle novità introdotte con la Legge di Bilancio per l’anno 2018. A questo proposito, si segnala anche la possibilità di detrarre le spese per l’asilo nido, per l’affitto e per le attività sportive dei figli, nonché gli interessi passivi derivanti dal mutuo per l’acquisto della prima casa o altri tipi di immobili.
Soggetti obbligati a fare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730/2018
I contribuenti obbligati a fare la dichiarazione dei redditi dovranno presentare il modello 730 tradizionale o quello precompilato. I soggetti obbligati sono:
- lavoratori subordinati e socialmente utili
- pensionati
- percettori di indennità salariali sostitutive, come coloro che sono in mobilità
- contribuenti che ricoprono cariche pubbliche come parlamentari, giudici costituzionali, oltre ai ministri di culto
- soci di cooperative artigiane con reddito assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti
Lavoratori obbligati a fare la dichiarazione dei redditi con modello 730/2018
Alcune categorie di lavoratori sono obbligate a fare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730/2018. In particolare, si tratta:
- lavoratori a tempo determinato per un periodo inferiore a 12 mesi
- personale scolastico a tempo determinato
- percettori di redditi che derivano da collaborazione coordinata e continuativa
- produttori agricoli che non hanno obbligo di presentare il Mod. 770
Questi lavoratori possono avvalersi del modello 730 precompilato, anche in assenza del sostituto d’imposta preposto al conguaglio.
Fare la dichiarazione dei redditi con modello 730/2018: i redditi interessati
I redditi da dichiarare con modello 730/2018 non riguardano solo quelli che derivano da lavoro dipendente. Infatti, sono obbligati a fare la dichiarazione anche coloro che percepiscono redditi:
- fondiari, d’impresa o di capitale
- da lavoro autonomo saltuario e anche in assenza di partita iva
- diversi, altri redditi di capitale, utili distribuiti da società estere e tutti quei redditi soggetti a tassazione separata di cui al quadro D, II sezione.
Contribuenti esonerati a fare la dichiarazione dei redditi con modello 730/2018
Il legislatore ha previsto alcuni casi in cui il contribuente non deve fare la dichiarazione dei redditi con modello 730/2018. L’esonero di verifica quando il contribuente percepisce i seguenti redditi derivanti:
- da pensione o lavoro dipendente
- pensione o lavoro dipendente, oltre all’abitazione principale comprese pertinenze e altri fabbricati che non siano locati
- da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro a progetto
In questi casi l’esonero non opera se l’immobile si trova nello stesso comune in cui sorge l’abitazione principale.
Inoltre, si deve trattare di redditi corrisposti, per l’intero anno, da un sostituto d’imposta obbligato ad operare le ritenute d’acconto, oppure da diversi sostituti, purché l’ultimo operi il conguaglio. Per le collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro a progetto l’esonero non opera se le prestazioni lavorative, amministrative o gestionali, sono state rese in favore di associazioni sportive e non hanno natura professionale. Infine, per ciò che riguarda le detrazioni regionali e comunali non sono dovute per il coniuge e altri familiari a carico.
L’esonero opera anche per redditi:
- che attengono all’abitazione principale, comprese pertinenze e altri fabbricati che non siano locati (l’esonero non opera se l’immobile si trova nello stesso comune in cui sorge l’abitazione principale)
- esenti da tassazione quali alcune borse di studio, rendite per invalidità, alcuni sussidi, indennità di accompagnamento ecc.
- che assoggettati ad imposta sostitutiva come interessi sui Buoni Ordinari del Tesoro e altri titoli di debito
- che sono sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta come nel caso di interessi sui conti corrente.
Contribuenti esonerati a fare la dichiarazione per limiti di reddito
Sono previsti casi in cui l’esonero riguarda i limiti di reddito, ossia:
- terreni, fabbricati, abitazione principale e pertinenze con rendita inferiore a € 500.00
- lavoro dipendente, lavoro assimilato o pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e comprensivo di altre tipologie di reddito non superiore a € 8.000,00
- pensione, oltre terreni, abitazione principale e pertinenze non superiore a € 7.500,00
- pensione oltre ad altre tipologie di reddito non superiore a € 8.000,00
- assegno corrisposto dal coniuge, oltre ad altre tipologie di reddito non superiore a € 8.000,00
- redditi assimilati a lavoro dipendente e altri redditi non soggetti a detrazione non superiore a € 4.500,00
In generale, sono esonerati i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e coloro che posseggono redditi per i quali l’imposta dovuta non superi € 10,33.