Il modello 730/2017 redditi 2016 è la dichiarazione dei redditi dei contribuenti, lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi), che si avvalgono dell’assistenza fiscale del datore di lavoro oppure di un centro CAF o professionista abilitato. A questa dichiarazione si affianca il 730 precompilato, che si differenzia dalla precedente in quanto può essere inviata senza assistenza fiscale.
Come tutti gli anni in questo periodo si inizia a parlare e pensare alla propria dichiarazione dei redditi e molto spesso vi è qualche dubbio o confusione sulle modalità di presentazione, sulla documentazione da produrre e sulle scadenze.
A partire dallo scorso anno è stata introdotta la possibilità di utilizzare il modello “730 precompilato” con i dati già noti al fisco, introducendo da quest’anno anche direttamente le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente.
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Modello 730/2017, ordinario o precompilato
Il contribuente ha quindi due possibilità: “modello precompilato” provvedendo in modo personale alla propria dichiarazione dei redditi trasmettendola in via telematica dal sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure “modello ordinario” avvalendosi di intermediari qualificati per la compilazione e il relativo invio. L’onere a carico dei lavoratori dipendenti, ma anche dei pensionati, per la loro dichiarazione dei redditi viene adempiuto con la compilazione del modello 730.
Modello 730/2017, redditi da dichiarare
Le tipologie di reddito che possono esser dichiarate con questo modello sono:
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Redditi dei terreni e dei fabbricati;
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
- Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Vi sono però delle situazioni in cui il contribuente non deve presentare il modello 730 per la propria dichiarazione dei redditi, ma utilizzare il modello Unico: questo succede per i redditi diversi dall’elenco di cui sopra oppure nelle situazioni in cui oltre al reddito da lavoro dipendente il contribuente possieda redditi derivanti da esercizio di professione oppure di impresa.
Modello 730/2017 casi di esonero
Inoltre vi sono anche casi di esonero totale dalla presentazione della dichiarazione, questo vale per i contribuenti che possiedono alcune tipologie reddituali e alle seguenti condizioni:
- Reddito derivante esclusivamente dall’abitazione principale;
- Lavoro dipendente nel caso in cui il reddito sia stato corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure, se i redditi sono stati corrisposti da più sostituti siano stati certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
- Lavoro dipendente o pensione, come nel caso di cui sopra, ai quali si aggiunga esclusivamente il reddito derivante da abitazione principale;
- Redditi aventi le caratteristiche per la “No Tax Area”, cioè pensionati al di sopra dei 75 anni che abbiano un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale, inferiore agli 8.000 euro, oppure lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore agli 8.174 euro all’anno.
- Reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale non superiore a 4.800 euro, se assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Alcuni redditi esenti ad esempio pensioni di guerra, alcune borse di studio, oppure rendite INAIL per invalidità;
- Redditi derivati da terreni e/o fabbricati in misura non superiore a 500 euro;
- Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta come compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, oppure gli interessi sui conti correnti bancari o postali, fermo restando la condizione che non vi siano altri redditi;
Una volta individuata la sussistenza di effettuare la dichiarazione dei redditi è necessario produrre la documentazione necessaria alla compilazione del modello 730/2017. Innanzitutto occorre la Certificazione Unica dei redditi percepiti l’anno precedente, ovvero il documento rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, attestante il reddito percepito, le trattenute fiscali e le relative detrazioni già applicate; inoltre è necessario munirsi di fatture, ricevute e scontrini attestanti le spese sostenute nel corso dell’anno precedente per le quali è prevista la deducibilità.
Nel caso in cui si siano sostenute delle spese relative a opere di ristrutturazione per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta, allora è necessario fornire copia della ricevuta dei bonifici, come è altrettanto indispensabile recuperare gli attestati di versamento relativi agli acconti d’imposta effettuati dal contribuente.
Modello 730 precompilato 2017
A partire dal prossimo 15 aprile sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello precompilato, pertanto chi vuole procedere con tale modalità potrà accedere tramite le proprie credenziali ed operare direttamente verificarne i dati e, se corretti e non vi è nulla da aggiungere o modificare, potrà direttamente inviare la sua dichiarazione.
La scadenza del modello 730 compilato da professionisti abilitati, oppure del modello precompilato trasmesso per il tramite di un CAF è fissata per il prossimo 7 luglio. Vige, invece, una proroga per chi consegna in modo autonomo il proprio modello precompilato, infatti la nuova scadenza è al 23 luglio. Possono godere di questa data anche i professionisti e i CAF che alla scadenza originale, cioè del 7 luglio, abbiano inviato almeno l’80% delle dichiarazioni.