Il Dl 23/2020, cosiddetto decreto liquidità, in virtù dell’emergenza epidemiologica da covid-19, prevede a determinate condizioni la sospensione dei versamenti tributari e contributivi dovuti da imprese e professionisti per i mesi di aprile e di maggio estendendo con alcune modifiche le previsioni di cui al decreto “Cura Italia”.
Ulteriori misure riguardano la sospensione dell’applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro autonomo e provvigioni nonché la riduzione degli acconti Ires, Irpef ed Irap dovuti per il 2020. Previsioni agevolative anche per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Infine tra le altre misure, si segnala la sospensione dei termini decadenziali ai fini del mantenimento delle agevolazioni 1° casa.
Ecco in chiaro le principali novità di cui al decreto liquidità, i soggetti interessati, le modalità attuative nonché i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°9/e del 13 aprile.
Decreto liquidità: sospensione dei versamenti tributari e contributivi
L’art. 18 del Dl 23/2020 proroga i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di aprile e di maggio.
La proroga non è generalizzata ma è legata:
- al monte ricavi/compensi 2019 e
- al fatturato marzo-aprile 2020 rispetto a marzo aprile 2019.
L’obiettivo è comunque agevolare i soggetti che hanno avuto un calo effettivo dell’attività in virtù delle misure di contenimento e di limitazione alle attività per covid-19.
Soggetti interessati |
Condizioni |
Cosa è sospeso? |
Ripresa pagamenti |
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a € 50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente. |
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. | Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:
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In unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente. |
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. | ||
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa |
Nessuna specifica condizione di ammissione. | Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:
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Esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. |
Calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente) | Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020. | |
Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.) | Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:
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Nella circolare n° 9/e del 13 aprile, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, al ricorrere delle condizioni sopra riportate in tabella, la sospensione dei versamenti riguarda anche le rate del saldo annuale Iva in scadenza ad aprile e maggio. Quella relativa a marzo, nel rispetto delle condizioni previste era stata sospesa dal decreto “Cura Italia”.
Versamento rateale saldo Iva con 1° versamento al 16 marzo | |
N° rata | Scadenza |
1 | 16/03 |
2 | 16/04 |
3 | 18/05 |
4 | 16/06 |
5 | 16/07 |
6 | 20/08 |
7 | 16/09 |
8 | 16/10 |
9 | 16/11 |
Indipendentemente dal volume d’affari conseguito, sono prorogati al 16 aprile i versamenti tributari e non tributari inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria con scadenza originaria al 16 marzo 2020 ed in precedenza rimandati dal 16 al 20 marzo 2020 dal D.L. 18/2020 (Cura Italia).
Blocco alle ritenute su redditi da lavoro autonomo e provvigioni.
Il decreto in parola all’art.19 proroga anche la sospensione dell’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione ecc; disposizione già prevista dal decreto “Cura Italia”.
I soggetti percettori dei redditi in esame nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e il 31 maggio 2020, riceveranno i compensi spettanti per intero ossia senza applicazione di ritenuta alcuna.
Ritenuta che poì dovrà esser essere autoliquidata e versata tramite F24 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in 5 rate di cui la prima da versare a decorrere dal mese di luglio 2020.
Il decreto Cura Italia disponeva la sospensione in esame fino al 31 marzo, il decreto liquidità ne estende le previsioni fino al 31 maggio.
Affinchè possa operare la sospensione dell’applicazione delle ritenute, i beneficiari di tale misura ossia coloro che ricevono i compensi al loro delle ritenute:
- non devono aver conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400.000 euro e
- non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Nella circolare 9/2020 viene anche ribadito che ai fini della verifica del monte reddituale di 400.000 € non rilevano gli ulteriori compensi indicati ai fini Isa per il miglioramento del proprio punteggio di affidabilità fiscale.
Riduzione degli acconti d’imposta per il 2020
Il decreto mira a rendere più agevole il ricorso al calcolo degli acconti 2020 tramite il metodo previsionale, metodo che consente di versare gli acconti di imposta, anche tramite ravvedimento, in misura inferiore rispetto a quella risultante dall’applicazione del metodo storico (100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente) laddove si ritiene di conseguire un reddito inferiore a quello del periodo d’imposta precedente.
In tal modo però il contribuente, si espone a potenziali sanzioni per versamento carenti rispetto a quanto effettivamente e dovuto in sede di autoliquidazione annuale.
Per limitare conseguenze troppo negative per il contribuente il decreto liquiditità, per il solo periodo d’imposta 2020 dispone, all’art. 20, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato in applicazione del metodo storico non è inferiore 80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione dei redditi.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
L’articolo 26 prevede disposizione di modifica alle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Le regole ordinarie prevedono che l’imposta sia versata entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento; tramite il portale Fatture e Corrispettivi, è disponibile l’apposito servizio che consente al soggetto Iva di verificare l’importo calcolato dall’Agenzia delle entrate ed effettuare direttamente il pagamento dell’imposta di bollo con addebito su conto corrente.
A tal proposito il decreto liquidità dispone che:
- nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno
- se, sommando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare è inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento
Nessuna modifica è prevista per le scadenze dei versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno.
Termini decadenziali agevolazioni 1° casa Dl Liquidità
Con il decreto liquidità si sospendono anche i termini decadenziali da rispettare ai fini del mantenimento/riconoscimento delle agevolazioni 1° casa.
In particolare, la sospensione riguarda:
- il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione;
- di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
Decreto liquidità: le altre misure
Ulteriori novità riguardano inoltre la proroga al 30 aprile del termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche 2020 (CU); ci riferiamo quindi alle CU contenenti redditi dichiarabili con la dichiarazione precompilata 2020.
Stessa scadenza è prevista inoltre per la consegna della CU sintetica ai contribuenti percettori dei redditi nella stessa riportati.
In tema di 730, per il periodo d’imposta 2019 (730/2020), la delega sottoscritta per l’accesso e la presentazione del 730 precompilato insieme a un documento d’identità potrà essere inviata telematicamente al Caf o al professionista abilitato al quale si ci rivolge per l’invio del dichiarativo.