L’Agenzia delle entrate, con circolare nr. 9/E del 19 marzo, illustra il nuovo istituto deflattivo del contenzioso tributario previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 (manovra 2011).
A partire dal prossimo 1° aprile, per le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni.
Le linee guida della mediazione sono state presentate a Roma, durante una conferenza stampa, dal direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, e il direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa.
“La mediazione – ha affermato il direttore Befera – è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110 mila, 66% del contenzioso”.
In pratica, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate (definito mediazione tributaria).
La presentazione della preventiva istanza di annullamento è obbligatoria, nel senso che il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo è inammissibile per espressa disposizione del comma 2 dell’articolo 17-bis; l’inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.
Sono oggetto di mediazione le controversie relative a:
- avviso di accertamento e avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
Non sono, invece, oggetto di mediazione le controversie concernenti gli altri atti elencati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, i quali, pur essendo impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, non sono emessi dall’Agenzia delle entrate e, di norma, non sono riconducibili all’attività della stessa. Sono:
- cartella di pagamento;
- avviso di mora di cui alla lett. e) dell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
- iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del DPR n. 602 del 1973, prevista dalla lett. e-bis) del medesimo articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992;
- fermo di beni mobili registrati, di cui all’articolo 86 del DPR n. 602 del 1973, elencato sub lett. e-ter) dell’articolo 19, comma 1;
- atti relativi alle operazioni catastali, indicate nell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992.