L’art.27 del decreto legge nr 98/2011, meglio conosciuto come Finanziaria 2011 va a riformare gli attuali regimi fiscali forfettari, proprio per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese.
Il d.l. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 155 dello scorso 6 luglio, oltre ai tagli, prevede infatti anche una serie di norme per lo sviluppo quali:
- l’agganciamento di favore fiscale per i nuovi contratti aziendali, secondo il modello dell’accordo interconfederale tra Confindustria e cgil, cisl, uil;
- la liberalizzazione del collocamento sul lavoro;
- la radicale riforma del processo civile, concordata con tutte le parti, che consentirà maggiore efficienza nel sistema della giustizia e, soprattutto.
Tornando al regime fiscale di vantaggio previsto nella manovra, l’art 27 dispone che
a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (vale a dire il regime dei contribuenti minimi)si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un’attivita’ d’impresa, arte o professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
E’ previsto un forfait fiscale nella misura del 5% complessivo per le imprese costituite dai giovani fino a 35 anni e dura 5 anni: “l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007 (ossia del 20%) e’ ridotta al 5 per cento”.
Requisiti
Tale beneficio è riconosciuto a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attivita’ di cui al comma 1, attivita’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attivita’ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attivita’ d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Esenzioni
Il comma 3 dell’art. 27 dispone che tutti coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche dei contribuenti minimi previsti dai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo di conservare,, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
Inoltre, tali soggetti sono altresi’ esenti dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 (definizione di contribuente minimo) ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 (chi non è contribuente minimo) dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Tali soggetti possono comunque optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con uno o piu’ provvedimenti detterà le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto sopra descritto.