L’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello numero 248 del 13 marzo 2023 trona nuovamente a ribadire la possibilità per il libero professionista di sospendere gli adempimenti tributari in caso di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico.
La questione affrontata verte sull’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi dal 927 al 944, della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022). La disposizione regola la sospensione degli adempimenti rispetto ai quali il professionista, in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico (ovvero anche in caso di cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero), è stato incaricato dal proprio cliente sulla base di un mandato avente data antecedente al ricovero.
Ecco i dettagli.
Cosa succede in caso di malattia o infortunio del professionista
Con l’intento di tutelare gli interessi dei contribuenti che si rivolgono ai professionisti in campo fiscale per l’adempimento degli obblighi richiesti per legge, la Manovra 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, commi dal 927 al 944, ha disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico.
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La sospensione deve essere intesa in rapporto a quelle situazioni che comportano:
- periodi di degenza ospedaliera o
- di cure domiciliari superiori a tre giorni.
Il comma 929 stabilisce che:
«In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento»
Al verificarsi dei suddetti eventi, gli adempimenti ossia i termini per effettuarli sono sospesi:
- a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari;
- gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
La sospensione opera nel presupposto che «Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante» sia «consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione».
Malattia del professionista e sospensione degli adempimenti tributari: la risposta n° 248/2023 dell’Agenzia delle Entrate
La questione analizzata dall’Agenzia delle entrate nella risposta n° 248 del 13 marzo 2023 è la seguente.
Un commercialista è stato costretto al ricovero presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022 con successivo intervento chirurgico il giorno successivo. Al momento delle dimissioni, dodici giorni dopo, il professionista ha optato per il trattamento riabilitativo, prescritto dai sanitari, presso il proprio domicilio, in luogo del ricovero presso una struttura specializzata.
Da qui, circa l’applicazione della sospensione degli adempimenti al suo caso specifico ha chiesto di sapere:
- se vi è obbligo di comunicare la data di fine infortunio;
- come vanno considerati i termini collegati a quello del 30 giugno (pagamento rateale delle imposte e maggiorazione dello 0,4%);
- come vengono riconosciuti dai competenti uffici i nominativi dei clienti che adempiono oltre il termine originario, ma legittimamente in base alle norme;
- se i competenti uffici ai quali inviare la comunicazione devono essere informati entro un termine preciso.
Quali tutele per il professionista in malattia? Il parere dell’Agenzia delle entrate
Le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate possono essere così sintetizzate:
-
- la sospensione dei termini opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza «nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento», ovvero, nel caso di specie, dal giorno del ricovero presso la struttura ospedaliera, cui fa seguito, senza soluzione di continuità, il periodo di cure domiciliari;
- non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio;
- sempre sul termine dei 60 gg, questo è il limite massimo, nell’ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore ai 60 gg, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo di durata inferiore (ad esempio 20gg);
- la sospensione operi a partire dalla data di scadenza dell’adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari;
- gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
Come detto sopra, la sospensione opera rispetto agli adempimenti per i quali il professionista ha la delega dal proprio cliente. Il mandato deve avere data antecedente al ricovero del libero professionista in ospedale ovvero dell’inizio delle cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero.
A tal proposito,
per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la ”prova” anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.
Ulteriori chiarimenti
L’obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta, quindi, per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l’istituto in parola. Unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.
Infine, l’Agenzia delle entrate conferma la correttezza del comportamento del contribuente che ha informato l’Agenzia delle entrate, circa la fine delle cure, inviando il certificato medico ad integrazione della documentazione inizialmente trasmessa all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate.
A ogni modo, gli uffici competenti devono essere informati dell’infortunio entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.