Lo scorso 21 dicembre, la Camera ha approvato in via definitiva, il disegno di legge contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre, molte sono le novità; iniziamo ad analizzarle, partendo dalla materia fiscale.
IVA
I commi dal 480 al 490, dell’art1 della legge di stabilità trattano dell’Iva e dell’Irpef; per quanto riguarda la prima, si stabilisce che, “A decorrere dal 1 luglio 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.
IRPEF
E’ stato previsto l’aumento delle detrazioni per i figli a carico e per i figli portatori di handicap.
A decorrere dal 1 gennaio 2013, le detrazioni per ciascun figlio vengono innalzate da 800 a 950 per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati e da, 900 € a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Inoltre, aumenta anche l’importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap, da 220 euro a 440. Infatti, il comma 483 dell’art 1, recita così:
A decorrere dal 1o gennaio 2013, all’articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».
La detrazione e’ ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu’ elevato.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella
misura del 50 per cento tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e’ tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si
applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico (lett a art. 12)
IRAP
Aumentano gli importi per la base deducibile IRAP:
all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a):
1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a)a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».
Queste disposizioni si applicheranno però a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l’invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.