Un contribuente nostro lettore ha intenzione di effettuare alcuni lavori che a suo dire rientrano nell’ambito dei lavori in edilizia libera: oltre alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale deve cambiare anche gli infissi di casa. A tal proposito chiede conferma del fatto che tali lavori rientrano nel perimetro oggettivo dell’edilizia libera che permette di eseguire gli interventi senza alcun titolo abilitativo.
Inoltre, vuole sapere se rispetto a tali lavori possa ancora optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dopo l’intervento del decreto 11/2023, c.d. decreto cessione crediti superbonus, convertito in Legge i primi giorni di aprile, che salvo alcune eccezioni, ha eliminato le suddette opzioni.
In merito, precisa che ad inizio di febbraio 2023, ha stipulato un accordo sia con l’impresa che deve sostituire i condizionatori sia con quella che deve cambiare gli infissi.
Decreto cessione crediti: cosa prevede la norma
Prima di dare una risposta al nostro lettore, è necessario richiamare le disposizioni del decreto superbonus che ha stoppato la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Infatti, dopo l’approvazione del decreto, per i lavori ammessi al superbonus, è ancora possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura, se alla data del 16 febbraio:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per quelli effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori. E risulti anche presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per i lavori diversi da quelli ammessi al superbonus, alla data del 16 febbraio deve essere stata presentata: la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), i lavori devono essere già iniziati.
Dunque, per gli interventi in edilizia libera, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ammessi solo a condizione che i lavori sono iniziati alla data del 16 febbraio.
Quali sono le novità dopo la conversione in legge del decreto
In fase di conversione in legge del decreto superbonus, sono state apportate diverse novità rispetto al suo testo iniziale; rimane lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, tuttavia sono state ampliate le casistiche rispetto alle quali lo stop non opera.
In merito ai lavori in edilizia libera, la novità sta nel fatto che non è richiesto più necessariamente l’inizio dei lavori alla data del 16 febbraio.
Di norma, ai fini della spettanza delle detrazioni fiscali, per gli interventi in edilizia libera serve la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi del TU sulla documentazione amministrativa dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia indicata:
- la data di inizio dei lavori ed
- attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Detto ciò, il testo finale del decreto superbonus prevede che per l’edilizia libera, la cessione del credito (o lo sconto in fattura) è ammessa se alla data del 16 febbraio:
- anche nel caso di lavori non ancora iniziati a tale data,
- sia già stato stipulato almeno un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Alcune precisazioni sui lavori in edilizia libera dopo il decreto cessione crediti
Attenzione, se alla data del 16 febbraio non risultino versati acconti, la data antecedente al 17 febbraio per l’avvio dei lavori o per la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (lettera b).
Nel rispetto di tali condizioni per i lavori in edilizia libera, sarà possibile optare per la cessione del credito.
Abbiamo così dato una risposta esaustiva al nostro lettore. Nel rispetto delle condizioni fin qui analizzate potrà sfruttare ancora cessione del credito e sconto in fattura.
Lavori in edilizia libera: elenco aggiornato
A questo punto, pare utile fare un elenco dei lavori che possono rientrare nell’edilizia libera. Il D.lgs. 222/2016 ha ampliato le categorie degli interventi edilizi soggetti ad attività completamente libera ossia effettuabili senza alcuna preventiva comunicazione.
Ad esempio rientrano nei lavori in edilizia libera (vedi anche decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera):
- rifacimento pavimentazione interna ed esterna;
- intonaco sia esterno che interno;
- riparazione, sostituzione, rinnovamento serramenti e infissi;
- riparazione, sostituzione, rinnovamento inferriate;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
- opere di rifacimento dei servizi igienici;
- messa a norma degli impianti (elettrico, gas, ecc.);
- installazione/sostituzione impianto di illuminazione esterno;
- installazione/rinnovamento impianto di illuminazione esterno;
- ecc.
In merito, si ricorda che il DL 115/2022, ha previsto che rientrano nell’edilizia libera anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio.