Proroga per ulteriori 5 periodi d’imposta del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. L’agevolazione può essere goduta dai lavoratori dipendenti e autonomi che esercitino l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Il versamento è da effettuare mediante il modello F24, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento si deve effettuare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021. Il documento di prassi, inoltre, specifica che i lavoratori dipendenti richiedono in via principale l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro. Diversamente i lavoratori autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.
Regime fiscale agevolato lavoratori impatriati: versamento in un’unica soluzione
La possibilità di usufruire del regime agevolato fiscale è esercitata mediante il versamento in un’unica soluzione di:
- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. I redditi devono far riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento della scelta ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo.
In alternativa, è necessario diventare proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento.
In mancanza di uno dei predetti requisiti, scatta la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; - un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. I redditi devono far riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo.
In alternativa bisogna diventare proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento. In caso contrario, vi sarà la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.
Da notare che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Lavoratori impatriati 2021: modalità di versamento dell’imposta sostitutiva
Gli importi devono essere versati mediante il modello di pagamento F24. Il codice tributo, nonché le istruzioni per la compilazione del mod. F24, verranno indicate successivamente con apposita risoluzione.
L’importo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Diversamente, per i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in commento.
Chiaramente, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Richiesta scritta al datore di lavoro
Per poter godere della proroga del beneficio in argomento, i lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta:
- entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione;
- entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in commento, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020.
La richiesta, sottoscritta dal lavoratore dipendente deve contenere:
- nome, cognome e data di nascita;
- il codice fiscale;
- l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
- indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
- impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
- i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto;
- il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
- l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- gli estremi del versamento.
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.
Provvedimento Agenzia Entrate n. 60353 del 3 marzo 2021
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