In materia di agevolazione riservate ai lavoratori impatriati, ex art.16 del D.Lgs 147/2015, la detassazione ai fini Irpef, opera anche rispetto ad ulteriori somme percepite dal lavoratore dipendente quali il trattamento di fine rapporto, TFR, e le altre somme di norma sottoposte a tassazione separata e riconosciute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Questo importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate durante Telefisco 2023. Ricordiamo le principali peculiarità del regime fiscale riservato ai lavoratori impatriati, dipendenti e autonomi, per poi arrivare al chiarimento fatto dall’Agenzia delle entrate.
I dettagli.
Le agevolazioni per i lavoratori impatriati
Quando parliamo di agevolazioni riservate ai lavoratori impatriati, facciamo riferimento alle particolari regole di tassazione riservate a coloro i quali, in precedenza residenti all’estero, decidono di traferirsi in Italia per svolgere un’attività di lavoro dipendente o autonomo.
In sostanza, grazie alle suddette agevolazioni, il lavoratore impatriato paga le imposte solo su una parte di reddito prodotto.
Tali agevolazioni possono essere applicate al ricorrere di due specifici presupposti:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Poste tali condizioni, il reddito prodotto in Italia che sia di lavoro dipendente o autonomo, è tassato limitatamente al 30% dell’ammontare. Si pagano imposte solo sul 10% del reddito prodotto se la residenza è trasferita in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. L’agevolazione opera nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei 4 successivi.
Al ricorrere di ulteriori condizioni (ad esempio la presenza di almeno un figlio minorenne o a carico) seppur con percentuali ridotte, le agevolazioni si applicano per ulteriori 5 periodi d’imposta. Con un abbattimento sul reddito del 50%. L’abbattimento è del 90% se il lavoratore ha almeno tre figli minori o a carico.
Lavoratori impatriati, agevolazioni anche sul TFR?
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo ai chiarimenti forniti nel corso di Telefisco 2023.
Ebbene, all’Agenzia delle entrate è stato chiesto se rispetto a chi usufruisce del regime agevolato in parola, la detassazione spettante possa estendersi anche ad altre somme indicate dall’art. 17, comma 1, lett. a), del DPR 917/86.
La tassazione del TFR e delle altre somme/ indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto, art. 17, comma 1, lett. a), del DPR 917/86, di norma avviene:
- in prima battuta da parte del sostituto d’imposta e successivamente
- con l’intervento dell’Agenzia delle entrate la quale riliquida l’imposta l’aliquota media del quinquennio precedente, oppure facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente” (art. 17, comma 3, ultima parte, del Tuir).
Detto ciò, secondo l’Agenzia delle entrate nulla osta alla possibilità di optare per anche per il TFR, per la tassazione riservata ai lavoratori impatriati in costanza di regime agevolato.
Il lavoratore potrà rivolgersi all’Agenzia delle entrate ossia all’ufficio territoriale competente il quale procederà: alla modifica dell’esito della comunicazione, previa verifica dei presupposti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
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