L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato pochi giorni fa dei nuovi chiarimenti rispetto al tema del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati. Con la risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018 le Entrate hanno fornito importanti indicazioni a coloro che vogliono accedere a questo speciale regime agevolato previsto contro la fuga dei cervelli e per l’attrazione del capitale umano.
Con il recente interpello, l’Amministrazione finanziaria è tornata sul tema fornendo ulteriori chiarimenti in merito al requisito della Residenza fiscale all’estero prima dell’impatrio o del reimpatrio.
Regime agevolato Lavoratori impatriati: cos’è e come funziona
Il regime agevolato per i lavoratori impatriati è stato previsto dal D. lgs 147/2015 allo scopo di attrarre nel mercato del lavoro italiano risorse umane talentuose e qualificate e per contrastare il fenomeno conosciuto come fuga dei cervelli.
Al fine di rendere fruibile tale agevolazione l’Agenzia delle entrate ha rilasciato lo scorso anno una dettagliata circolare (numero 17/E del 23 maggio 2017); nella circolare vengono illustrate le caratteristiche e le procedure di attuazione dei suddetti incentivi.
Allo scopo di rendere più chiare le agevolazioni fiscali il Fisco ha inoltre rilasciato una guida all’attrazione del capitale umano, che trovare allegata in fondo al seguente articolo:
Riduzione del 50% dell’imposizione fiscale per 5 anni
Praticamente l’agevolazione consiste in una riduzione delle imposte al ricorrere di determinati requisiti e condizioni. Il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, prodotto in Italia, potrà essere tassato nella misura del 50% a decorrere dal periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Uno dei presupposti fondamentali per accedere al regime è il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Questo significa che la persona fisica deve aver mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo precedente l’impatrio o il reimpatrio a seconda dei casi.
Risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018: il quesito
Nel caso esaminato nel presente interpello, che trovate allegato a fondo pagina, l’istante chiede chiarimenti in merito all’applicabilità del suddetto regime agevolativo; ed in particolare sul requisito della residenza maturata fuori dai confini dello Stato così come al ‘art. 16 comma 2 del citato decreto.
Il richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti previsti ovvero di aver trasferito la propria residenza all’estero ad agosto 2015, con contestuale richiesta di iscrizione all’Aire. Lo stesso attesta di aver prestato la propria attività di lavoro all’estero fino a settembre 2017; e, successivamente, a seguito dell’instaurazione di un nuovo lavorativo con una società italiana, di aver trasferito la propria residenza in Italia da ottobre 2017.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Rispondendo al quesito in esame l’Agenzia afferma che il requisito si concretizza se il periodo minimo di residenza all’estero sia avvenuto nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento. Il predetto requisito è indicato espressamente dalla norma (articolo 16 comma 1, lettera a). Per i soggetti di cui al comma 2 la norma al contrario non è altrettanto precisa.
Il Fisco interviene quindi in via interpretativa sul punto; il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di 24 mesi; si ritiene quindi per tali soggetti la residenza all’estero debba protrarsi per almeno due periodi d’imposta. Pertanto questo è il periodo minimo sufficiente a maturare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato italiano; requisito necessario per accedere al regime agevolativo.
Inoltre, per avere l’effettiva residenza all’estero, il soggetto deve essersi cancellato dal registro della popolazione residente. Il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro quindi non può essere ammesso all’agevolazione in esame.
Requisiti art. 16 comma 2 D. lgs 147/2015
L’Agenzia, conclude infine che affermando che per fruire del beneficio fiscale ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 16 il soggetto interessato deve:
- essere in possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un’attività fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più:
- di lavoro dipendente,
- di lavoro autonomo
- o di impresa
- oppure aver studiato continuativamente fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Inoltre, per i due periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione:
- non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente;
- infine non deve aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.
Agenzia delle Entrate, risoluzione numero 51/E del 6 luglio 2018
Alleghiamo in ultimo il testo dell’interpello all’Amministrazione Finanziaria.
Agenzia Entrate RISOLUZIONE 51/E del 6 luglio 2018 (296,8 KiB, 700 hits)
Fonte: FiscoOggi.it