Con la Legge numero 83 del 13 giugno 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 151 del 30 giugno scorso, l’Italia ha ratificato, dandogli piena efficacia, gli accordi con la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in capo ai lavoratori frontalieri. Per frontaliere si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente , che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
Dunque, le nuove regole riguardano sia chi si sposta dall’Italia verso la Svizzera per prestare lavoro sia chi fa il percorso contrario. Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono le novità definite con il nuovo accordo.
Lavoratori frontalieri: nuove regole di tassazione Italia-Svizzera
L’art. 3 della legge di ratifica, come da dossier ufficiale della Camera dei Deputati, prevede che:
- per i frontalieri rientranti nella fascia dei 20 km dal confine, si passa da un’imposizione fiscale esclusiva in Svizzera ad una tassazione concorrente, in base alla quale il reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera) entro il limite dell’80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Il Paese di residenza (Italia) applica poi le proprie imposte sui redditi (con una soglia di esenzione di 10.000 euro) ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato mediante l’applicazione del credito per imposte estere;
- per i frontalieri nella fascia oltre i 20 km dal confine, viene aumentata la soglia di esenzione del reddito da 7.500 a 10.000 euro, fermo restando il regime di tassazione concorrente in Svizzera e in Italia con applicazione del credito per imposte estere.
I redditi dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell’area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all’articolo 9 dell’Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera. Il riferimento è ai c.d. “attuali frontalieri”, residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018.
Quali sono le regole generali per i frontalieri
L’accordo in parola dispone anche che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro;
Attualmente l’importo della franchigia, come definito, da ultimo, dall’articolo 1, comma 690, della legge n. 190 del 2014, è pari a 7.500 euro.
Si ponga attenzione al fatto che la nuova franchigia vale per tutti i lavoratori frontalieri anche se non lavorano in Svizzera.
Deducibilità contributi previdenziali
La legge di ratifica, prevede anche la deducibilità dei contributi previdenziali.
In particolare, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l’attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo tassato in Italia nell’importo risultante da idonea documentazione Svizzera (articolo 5).
Inoltre, non concorrono al reddito da tassare neanche gli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l’attività lavorativa (artico 6).
Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri
Per quanto riguarda i redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri (redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dall’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, l’Irpef e le relative addizionali sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi dossier ufficiale).
Infine, è a segnalare che la legge di ratifica regola anche, seppur in via provvisoria, lo smart working effettuato per il datore di lavoro Svizzero e svolto sul territorio di residenza del lavoratore italiano. Tuttavia lo smart Dworkin dovrebbe essere oggetto di un ulteriore protocollo aggiuntivo.