Può un lavoratore distaccato in Germania, fiscalmente residente in Italia, sfruttare la tassazione agevolata su base convenzionale anche laddove effettui delle trasferte verso altri paesi esteri tra cui l’Italia?
L’Agenzia delle entrate ha dato riscontro a questa domanda con la risposta n° 428 del 2023. Il dubbio parte dal fatto che il lavoratore si sposta dalla Germania, in trasferta, per raggiungere altri paese stranieri, tra cui l’Italia.
Tali spostamenti potrebbero entrare in contrasto con i requisiti di effettuazione della prestazione lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Requisiti alla base dell’applicazione della tassazione sulla base della retribuzione convenzionale fissata anno per anno dal Ministero del Lavoro.
Tassazione per il lavoratore dipendente distaccato all’estero
La risposta n° 428 del 2023 prende spunto da apposita istanza di interpello.
La Società istante a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023, ha distaccato un proprio
dipendente presso la consociata tedesca ( ”Consociata” o ”Distaccataria”), per l’assunzione del ruolo di Chief Executive Officer (CEO, ovvero di Amministratore delegato) della Consociata.
A tal proposito, il distacco avviene nei seguenti termini:
- la sede di lavoro principale è individuata presso la Distaccataria,
- l’Amministratore delegato effettua, sempre nell’interesse esclusivo della stessa, occasionali trasferte in vari paesi esteri diversi dalla Germania, tra cui l’Italia, per circa 32 giorni (solo in Italia).
Nel dettaglio, nel 2022, il dipendente ha svolto la propria attività lavorativa nei seguenti paesi: Germania per 83 giorni lavorativi; Francia per 50 giorni lavorativi; Italia per 32 giorni lavorativi; Stati Uniti per 30 giorni lavorativi; altri paesi per 22 giorni lavorativi.
Da qui, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle entrate se se in virtù delle trasferte effettuate in Italia vengano meno i requisiti dell‘esclusività e continuità del rapporto di lavoro prestato all’estero, previsti dall’art.articolo 51, comma 8-bis del DPR 917/86, (Tuir) in materia di tassazione sulla base della retribuzione convenzionale.
La risposta dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, prevede che “il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”.
Il vantaggio per i dipendenti che pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia (articolo 2, comma 2, del Tuir), sta nel fatto che la determinazione del reddito da tassare in Italia avviene su base convenzionale e non sulla retribuzione effettivamente corrisposta.
L’applicazione della tassazione su base convenzionale prevede che:
- il lavoratore distaccato all’estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato ministero fissa la retribuzione convenzionale
- il lavoro abbia carattere di permanenza o sufficiente stabilità
- l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto,
- l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero;
- il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Secondo l’Agenzia delle entrate, i requsiiti appena elencati sono soddisfati anche nel caso specifico sopra descritto.
Dunque, al lavoratore distaccato in Germania per esigenze aziendali che effettua anche occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi dalla Germania tra cui l’Italia, può applicarsi la retribuzione convenzionale. Ciò perché gli spostamenti dalla Germania verso altri esteri (tra cui l’Italia) non fanno venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso la consociata estera.