La Legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità) è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. Si tratta della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
La legge è composta di un unico articolo e 638 commi che contengono numerose novità riguardo a fisco previdenza previste dal Governo Renzi per il 2017. In materia di lavoro e previdenza le novità più importanti riguardano sicuramente il welfare aziendale e le pensioni.
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Novità Pensioni nella Legge di Bilancio 2017
In merito alle pensioni le novità più importanti riguardano in particolare l’APE, ovvero l’anticipo pensionistico. Sempre in materia di pensioni, viene confermata la 14^ mensilità ai titolari di pensione fino a 1.000 euro mensili, vengono eliminate le penalizzazioni in caso di trattamento pensionistico anticipato e si potranno cumulare in modo gratuito i periodi di contribuzione versati nelle diverse gestioni pensionistiche.
Welfare aziendale
E’ stato esteso il campo di applicazione delle agevolazioni per l’erogazione dei premi di produttività e potenziato il ruolo del welfare aziendale. E’ stato innalzato il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso alla tassazione agevolata da 50.000 a 80.000 euro. I premi erogabili aumentano da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi, e da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono i lavoratori in maniera paritetica nell’organizzazione del lavoro.
Aliquota e altre novità per la gestione separata INPS
Dal 1 gennaio 2017, l’aliquota contributiva per i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata INPS sarà pari al 25%; sempre per gli iscritti alla gestione separata, in caso di nascita o adozione di minore, viene corrisposto dall’INPS un premio di 800 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Riguardo ai padri lavoratori dipendenti per l’anno 2017 viene prorogato il congedo obbligatorio di due giorni, che può essere goduto anche in via non continuativa entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Il congedo obbligatorio sarà innalzato a quattro giorni dal 2018, estendibili a cinque in sostituzione e in accordo con la madre.
Legge di bilancio 2017 - Testo Gazzetta Ufficiale (568,6 KiB, 943 hits)