IVA nel commercio elettronico B2C: dal 1° luglio 2021, le imprese italiane e straniere che vendono i loro prodotti nell’UE a consumatori finali tramite l’uso di interfacce elettroniche proprie o di terzi potranno accedere a due nuovi regimi Iva. In particolare, divengono operativi: IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro e OSS (One Stop Shop).
Il regime OSS riguarda le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Ue e le prestazioni di servizi rese a consumatori finali.
Le novità entreranno in vigore dal 1° luglio 2021.
IVA nel commercio elettronico B2C: l’attuale regime speciale del MOSS
La Comunità Europea da diverso tempo si è era prefissata l’obiettivo di semplificare degli adempimenti Iva per le per le imprese impegnate nel commercio elettronico (c.d e-commerce) transfrontaliero, diretto e indiretto. L’intento è quello di ridurre gli obblighi fiscali relativi a questi scambi di beni e servizi.
Fino ad oggi, tale obiettivo era stato parzialmente raggiunto con il regime speciale del MOSS.
Il mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai contribuenti passivi che forniscono servizi Tte nell’Ue di dichiarare e versare l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri dell’Ue in un unico Stato membro (Fonte Agenzia delle entrate).
Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C (dall’impresa al consumatore finale) effettuate in modalità esclusivamente elettronica ossia ai servizi:
- di telecomunicazione;
- di teleradiodiffusione nonchè
- ai servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE): a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; b) fornitura di software e relativo aggiornamento; c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
Con il D.Lgs 83/2021, il Governo ha recepito a livello nazionale le novità in materia di Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni nel settore dell’e-commerce B2C (Business to consumers). Nello specifico, sono state recepiti gli articoli 2 e 3 della direttiva Ue n. 2017/2455, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni nel settore dell’e-commerce B2C (Business to consumers), e le disposizioni della direttiva Ue n. 2019/1995 sulle vendite a distanza e su alcune cessioni nazionali di beni.
IVA nell’e-commerce B2C: le novità dal 1° luglio
A decorrere dal 1° luglio 2021, il Mini one stop shop c.d. MOSS, diventerà uno sportello unico One stop shop (OSS) e sarà esteso a tutti i servizi B2C. Il nuovo regime europeo ricomprenderà anche le transazioni relative a:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’Ue o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Ue ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali);
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.
I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.
Le nuove soglie di protezione: quando scatta la scelta per l’OSS
La scelta per i regime speciale dell’OSS non è obbligatoria. Difatti si tratta di un’opzione esercitabile su volontà del soggetto passivo.
Per chiarezza, è prevista una soglia di protezione pari a 10.000 euro.
Come funziona la soglia di protezione?
Entro la soglia annua di 10.000 euro: le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi per via elettronica forniti in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del prestatore sono imponibili ai fini IVA in quest’ultimo Stato membro. A meno che l’impresa non opti per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro di consumo.
La novità opera in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le predette prestazioni, laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.
Di conseguenza, nei rapporti B2C:
- fino a 10.000 euro l’Iva si applica nel paese del cedente;
- superato tale importo (acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno stato membro), si applicano le regole generali, con obbligo di aprire una posizione iva nello stato membro.
Tuttavia, aderendo all’OSS, l’impresa evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti.
Cosa cambia per le imprese di e-commerce e per i consumatori?
Nello specifico, le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, tramite interfacce elettroniche, potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:
- disporre della sola partita Iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
- dichiarare l’Iva in Italia, tramite un’unica dichiarazione elettronica ed effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta l’UE.
Tali semplificazioni sono state elencate dall’Agenzia delle entrate nel comunicato stampa del 25 giugno. Comunicato con il quale l’Agenzia ha reso noto l’approvazione del provvedimento che individua gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali qui in esame.
Ulteriori novità
Un’ulteriore novità riguarda l’abolizione l’esenzione Iva per le merci di valore trascurabile importate nella UE. Viene inoltre introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni di valore non superiore a 150 euro (Import one stop shop-Ioss). Dal 1° luglio, quindi, l’imposta sarà dovuta su tutti i beni indipendentemente dal loro valore.
Aderendo allo Ioss, i fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un Paese o un territorio terzo a compratori stabiliti nell’Ue, potranno:
- dichiarare e versare l’imposta
- tramite lo sportello unico per le importazioni.
Se si ricorre all’Ioss, l’importazione di beni di valore modesto (con valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell’Ue è esente da Iva.
Infine è importante chiarire che:
- già dal 1° aprile è possibile le possibile registrarsi per aderire ai nuovi regimi Oss e Ioss;
- il ricorso ai regimi speciali è facoltativo.
Attenzione, se si sceglie di avvalersi di uno dei due regimi speciali è necessario applicarlo per tutte le operazioni che vi rientrano.
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