Cos’è, come si fa e a cosa serve l’ISEE minorenni? Partiamo col dire che l’ISEE, acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un valore oggettivo che serve a valutare e confrontare la situazione economico – patrimoniale delle famiglie al fine di determinare il diritto ad una serie di prestazioni sociali agevolate. Per ottenere il calcolo dell’ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in modalità ordinaria o precompilata autonomamente o tramite CAF, patronati e altri intermediari abilitati. La funzione della DSU è quindi quella di fornire le informazioni utili alla determinazione dell’ISEE.
Nella maggior parte dei casi è sufficiente presentare la DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo, ottenendo così l’ISEE standard o ordinario. In alcune situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. Tra le ipotesi in cui è necessario compilare la DSU nella sua versione estesa figura il calcolo dell’ISEE Minorenni.
Analizziamo in dettaglio cos’è e quali particolarità contiene.
Cos’è l’ISEE Minorenni?
L’ISEE Minorenni è necessario per ottenere le prestazioni agevolate rivolte ai minori, figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
In queste ipotesi infatti è necessario prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se la stessa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare cui appartiene il minorenne.
Possono in particolare verificarsi tre situazioni:
- ISEE Minorenni coincidente con ISEE ordinario, in presenza di genitori del minorenne conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati ovvero se nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore mentre l’altro risulta estraneo;
- ISEE Minorenni con genitore non coniugato e non convivente attratto nel nucleo del beneficiario ai fini dell’accesso alle prestazioni per il minorenne (in tal caso per ottenere l’ISEE si considera il nucleo del minorenne con l’aggiunta del patrimonio e dei redditi del genitore non convivente attratto);
- ISEE Minorenni che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente.
Per capire la differenza tra le ultime due ipotesi citate, ipotizziamo il caso di un minorenne, figlio di genitori tra loro non coniugati e non conviventi:
- Se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato e non ha figli con persona diversa dall’altro genitore, in sede di calcolo dell’ISEE si deve tener conto anche della condizione economica dello stesso che è quindi aggregato al nucleo del figlio;
- Se il genitore non convivente è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tener conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva.
Cos’è e quando è necessaria la componente aggiuntiva per ISEE minorenni
La componente aggiuntiva per l’ISEE minorenni è rappresentata dal genitore non convivente e non coniugato. E’ richiesta:
- Per le prestazioni in favore dei figli minorenni o per il diritto allo studio universitario, in quest’ipotesi la componente aggiuntiva è calcolata con riguardo al genitore non convivente e non coniugato con il genitore con il quale il beneficiario della prestazione convive;
- Nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuo, come il ricovero in RSA, RSSA, case protette e simili, in tal caso la componente aggiuntiva è riferita a ciascun figlio non incluso nel nucleo del beneficiario.
Nel primo caso la componente aggiuntiva non dev’essere calcolata qualora il genitore si trovi in una delle seguenti condizioni:
- E’ tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria;
- Il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- E’ stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria o servizi sociali) l’estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
Se il genitore non rientra tra le ipotesi di esclusione, è necessario indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica una delle seguenti situazioni:
- Ipotesi 1, il genitore non convivente è coniugato con persona diversa dall’altro genitore e / o risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore (in tal caso è necessario calcolare una componente aggiuntiva che verrà sommata all’ISEE del nucleo familiare del minorenne ai soli fini dell’accesso alle prestazioni richieste);
- Ipotesi 2, il genitore non convivente non si trova in alcuna delle situazioni precedenti e, pertanto, si considera facente parte del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell’accesso alla stessa.
Ipotesi 1
Nell’ipotesi 1 il dichiarante può indicare gli estremi di una DSU in corso di validità, già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati per il calcolo della componente aggiuntiva.
In alternativa, il dichiarante riporta gli estremi del Foglio per la componente aggiuntiva compilato dal genitore non convivente.
L’omessa indicazione degli estremi della DSU o del Foglio componente aggiuntiva comporta l’impossibilità di calcolare l’ISEE per le prestazioni relative ai figli minorenni o agli studenti universitari con genitori non coniugati e non conviventi tra loro.
Ipotesi 2
Nell’ipotesi 2 il dichiarante può indicare gli estremi di una DSU in corso di validità già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati personali, reddituali e patrimoniali necessari.
Se il genitore non convivente non dispone di una DSU in corso di validità, deve compilare il Foglio Componente al pari di tutti gli altri membri del nucleo familiare.
Come fare il calcolo della componente aggiuntiva
La componente aggiuntiva, come anticipato, è calcolata solo per determinate prestazioni e non fa parte dell’ISEE standard.
All’interno del quadro FC9 della DSU:
- Nella prima sezione è necessario indicare il beneficiario della prestazione (il figlio) per cui si calcola la componente aggiuntiva;
- Nella seconda sezione si chiede di indicare il nucleo familiare della persona cui la componente aggiuntiva si riferisce (nucleo del genitore non convivente con il beneficiario della prestazione).
Il nucleo familiare dev’essere comunque assunto nella sua composizione in atto alla data di presentazione della DSU.
Come presentare la DSU ed ottenere l’ISEE minorenni
La DSU può essere presentata, in alternativa:
- All’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
- Al Comune;
- Ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);
- Online, collegandosi al portale “it – Lavoro – Come compilare la DSU e richiedere l’ISEE”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Una volta presentata la DSU, la stessa ha validità sino al 31 dicembre successivo.
I dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della dichiarazione) ed in parte acquisiti dagli archivi Agenzia Entrate (reddito complessivo ai fini Irpef) ed Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’Istituto per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef.
Per quanto riguarda le informazioni autodichiarate, il soggetto compilatore si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Il nucleo familiare di riferimento è quello alla data di presentazione della dichiarazione, mentre i redditi sono relativi al secondo anno solare precedente la trasmissione della DSU.
Al contrario, il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva.
ISEE precompilato, cos’è e come funziona
Al fine di semplificare le procedure di presentazione della DSU l’Inps ha sviluppato un sistema per ottenere la Dichiarazione Unica precompilata, con una serie di dati prelevati dagli archivi Agenzia entrate ed Inps, in modo da ridurre il numero di informazioni che il cittadino deve inserire.
In particolare, la precompilazione riguarda:
- Patrimonio mobiliare, con riferimento ai rapporti finanziari relativi al secondo anno precedente la presentazione della DSU, ad esempio depositi e conti correnti bancari e postali nonché altre forme di patrimonio mobiliare (conto deposito titoli e / o obbligazioni, buoni fruttiferi etc.);
- Patrimonio immobiliare detenuto in Italia e all’estero alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente;
- Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE (come redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o esenti da imposta) relativi al secondo anno solare precedente l’invio della DSU;
- Assegni periodici per coniuge e figli, riferiti al secondo anno solare precedente l’invio della DSU;
- Autoveicoli e beni durevoli;
- Redditi ordinariamente dichiarati all’Agenzia entrate, riferiti al secondo anno solare precedente l’invio della DSU;
- Trattamenti erogati dall’INPS e spese dichiarate all’AE, riguardanti il secondo anno solare precedente l’invio della DSU;
- Ammontare annuo del canone di locazione.
Il sistema permette altresì di precaricare i dati dell’ultima DSU acquisita, quali:
- Componenti il nucleo familiare;
- Assegni corrisposti al coniuge;
- Altri assegni erogati per il mantenimento dei figli;
- Disabilità e non autosufficienza;
- Autoveicoli ed altri beni durevoli.
Per acquisire la DSU precompilata è sufficiente collegarsi a “inps.it – Tutti i servizi – ISEE Precompilato”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Simulazione ISEE Minorenni
Come fare una simulazione dell’ISEE minorenni? Come per gli altri tipi di ISEE anche per questa particolare tipologia l’INPS mette a disposizione un simulatore online da usare gratuitamente a questo indirizzo:
Non serve accedere con le proprie credenziali ed è quindi accessibile a tutti. Il servizio serve appunto a simulare l’ISEE prima di procedere alla richiesta effettiva.
In alternativa, qualora si sia già in possesso di un ISEE Ordinario calcolato con riferimento al nucleo del minorenne, è possibile simulare esclusivamente il valore della componente aggiuntiva del genitore non convivente cliccando su “Simula Componente Aggiuntiva”