Con il decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state approvate le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli Isa 2021 per il periodo d’imposta 2020. La loro adozione è collegata all’emergenza economico-sanitaria da covid-19.
Sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità le Partite IVA: che hanno avuto una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019; hanno aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019; esercitano prevalentemente le attività economiche con codici riportati nell’elenco allegato al decreto.
Ecco i dettagli.
Isa 2021: le pagelle fiscali delle partite Iva
A partire dal periodo d’imposta 2018 gli studi settore sono stati sostituiti dai c.d Indici di Affidabilità Fiscale, Isa. In particolare sono soggetti ad ISA gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le esclusioni dall’applicazione degli Isa riguardano in primis contribuenti in regime forfettario e gli ex minimi.
Con gli Isa, sulla base di alcuni indicatori elementari, il Fisco mira a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Si prendono in considerazione dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta. Il tutto è finalizzato ad individuare il grado di affidabilità fiscale del contribuente, con un punteggio che va da 1 a 10. I punteggi più alti premettono al contribuente di accedere a uno specifico regime premiale.
Con il DM 2 febbraio 2021 del MEF, pubblicato in Gazzetta ufficiale 33 del 9 febbraio, si approvano le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale ovvero le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020.
Quali sono le cause di esclusione dagli ISA
L’art.148 del D.l. 34/2020, decreto Rilancio prevede l’adozione di nuove cause di esclusione dell’applicazione degli ISA in considerazione dell’attuale emergenza da covid-19,
per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonche’ di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione (..)
Detto ciò, inoltre, sono spostati in avanti i termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.
Circa l’approvazione delle nuove cause di esclusione, con il decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, sono state approvate le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degl Isa per il periodo d’imposta 2020.
Nuove cause di esclusione ISA 2021
In base al decreto in oggetto, in riferimento al periodo d’imposta 2020, gli Isa (ossia i 175 Isa comprensivi di quelli per cui dovrebbe essere approvata a breve la revisione), non si applicano nei confronti dei soggetti:
- che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
- hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto.
A tal proposito, si veda l’allegato 1 del decreto.
Nell’allegato II invece sono chiariti i criteri seguiti per l’individuazione delle cause di esclusione in argomento.
Tali cause di esclusione sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, a opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19.
La perdita di fatturato
Il primo criterio relativo alla perdita di fatturato del 33% segue le medesime logiche di quello già adottato con l’emanazione del decreto crescita con cui e’ stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto. Contributo riconosciuto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Le cause di esclusione fanno però riferimento ai ricavi o compensi relativi all’intero periodo d’imposta 2020. Da confrontare con quelli relativi al 2019. Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilità.
I contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019
Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio già adottato al legislatore. In particolare tale criterio è stato utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 137/2020, decreto Ristori.
Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente per chi ha iniziato l’attività nel 2019.
Esercizio prevalente delle attività economiche individuate dai codici attività dell’allegato 1 del decreto
L’ulteriore causa di esclusione è soggettiva e riguarda le attività più colpite dall’emergenza covid-19. Attivate interessate da misure restrittive che hanno comportato la chiusura dell’attività o comunque limitazioni alle aperture.
Il riferimento è a quelle attività che sono state interessati dalle misure di sospensione dei D.P.C.M del 24 ottobre e del 3 novembre scorso. Negozi al dettaglio, ristorazione, servizi alla persona ecc. Attività che erano già state colpite da misure di sospensione dei DPCM del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020.
All’allegato 1 del decreto in parola, sono indicati i codici ATECO delle attività interessate dalle cause di esclusione.
E’ possibile che con ulteriori decreti si arrivi ad un ampliamento delle attività escluse dagli Isa.
La comunicazione dei dati economici contabili e strutturali
L’esclusione dagli Isa non incide sulla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.
I dati comunicati sono utilizzati:
- per la loro revisione alla scadenza dei due anni,
- per predisporre i dati degli 8 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione. Questi potranno quindi essere messi a disposizione dei contribuenti per la corretta applicazione degli ISA.