Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto 29 aprile 2022 con il quale il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, approva le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA 2022) applicabili al periodo d’imposta 2021. Le modifiche naturalmente tengono conto degli ultimi due anni di pandemia che hanno falsato le condizioni di applicazione degli Isa; e rilevano sia ai fini dell’applicazione del regime premiale sia delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.
Ecco i dettagli.
ISA 2022, le nuove cause di esclusione
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che:
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 11 del decreto 29 aprile
- o hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019 (indipendentemente dal fatto se hanno subìto una riduzione dei ricavi).
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
In merito alle attività di cui all’allegato 11, ad esempio, rientrano tra le attività escluse dagli ISA, se svolte in maniera prevalente:
- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
- Confezione di articoli in pelliccia;
- Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
- Trasporto con taxi;
- Attività di proiezione cinematografica; Attività di tour operator;
- Corsi di danza;
- Gestione di stadi
- Gestione di piscine e palestre
- parchi di divertimento, tematici e acquatici;
- Ecc.
Si tratta di attività fortemente colpite dalla pandemia e dai connessi provvedimenti restrittivi adottati dal Governo negli ultimi due anni.
Quelle sopra individuate sono ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle già in essere.
Quali sono le cause di esclusione dagli ISA
Ulteriori cause di esclusione per il periodo d’imposta 2021 erano state previste con il D.M. 21 marzo 2022.
Nello specifico, sempre per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli ISA non si applicano nei confronti dei soggetti che, nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi/compensi.
Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Cause di esclusione Isa-periodo d’imposta 2021 | ||
Apertura partiva Iva | Apertura partita Iva dal 1° gennaio 2019 | D.M. 29/04/2022 |
Tipo di attività | Esercizio, in maniera prevalente, di una delle attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 11 del decreto | D.M. 29/04/2022 |
Calo di fatturato | Soggetti che, nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi/compensi | D.M. 21 marzo 2022 |
ISA, cause di esclusione ordinarie
Rimangono in essere le esclusioni Isa ordinarie. Ciò indipendentemente dalla pandemia degli ultimi due anni.
Nello specifico, anche in base alle indicazioni ribadite dall’Agenzia delle entrate nella guida sugli Isa, gli indici non si applicano:
- nell’anno di inizio o cessazione dell’attività;
- quando viene meno la condizione di “normale svolgimento” dell’attività;
- in caso di ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.
Non sono considerati soggetti Isa, pur svolgendo attività per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale:
- i contribuenti in regime forfettario;
- quelli in regime di vantaggio.
Inoltre, l’esclusione dagli Isa vale anche per coloro che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).
Sono esclusi dagli Isa, inoltre: le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi, ecc.
Cosa sono i correttivi ISA
Il decreto 29 aprile oltre ad individuare le nuove cause di esclusione, contiene anche gli interventi avallati dalla c.d. Commissione degli esperti nella riunione dello scorso 7 aprile.
A tal proposito è da ricordare che la norma istitutiva degli Isa (D.L. 50/2017), ha previsto anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale di rappresentare le realtà cui si riferiscono (Fonte guida Agenzia delle entrate).
Ad esempio, uno specifico intervento riguarda l’adozione di correttivi per il periodo d’imposta 2021, al fine di tener conto degli effetti della pandemia e della conseguente crisi economica.
Ancora, ulteriore intervento riguarda l’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini degli ISA-periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, di situazioni di:
- differente vantaggio competitivo, ovvero di differente svantaggio competitivo,
- in relazione alla collocazione territoriale.
E’ confermata la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997) in caso di: omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli Isa; comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati.
Modello ISA 2022
La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2021 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022 e da ultimo aggiornata in data 29 aprile 2022 per tenere conto di quanto previsto con decreto ministeriale del 29 aprile 2022 qui in commento.
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