Il Governo in data 23 ottobre ha approvato, in attuazione dei principi di cui alla Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (legge n° 111/2023), un decreto legislativo avente ad oggetto la “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari ”
Il decreto, approvato in esame preliminare, interviene anche in materia di pagelle fiscali ossia degli indici di affidabilità fiscale, ISA.
Il decreto apporta una serie di semplificazioni. Partendo dagli obiettivi fissati dalla Legge delega vediamo quali sono le novità approvate dal Governo. Ecco cosa cambia per gli ISA 2024.
ISA 2024: cosa prevede la legge di delega al Governo per la riforma fiscale?
La legge di delega al Governo per la riforma fiscale fa espresso riferimento agli iSA.
Se nel testo iniziale della delega era previsto il progressivo superamento degli indici di affidabilità fiscale, ora invece si parla di semplificazione, razionalizzazione e revisione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Inoltre si prevede il rafforzamento del regime premiale a oggi in essere per i contribuenti più virtuosi ossia con le migliori pagelle fiscali.
Nello specifico si prevede:
- di rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti,
- inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali.
Ciò vale per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Fatta tale doverosa ricostruzione, vediamo quali sono le novità approvate dal Governo meno di dieci giorni fa.
Le novità nel decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari
Come accennato in premessa, il Governo ha approvato un decreto legislativo avente ad oggetto “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari ” .
Si tratta solo di un’approvazione preliminare. Ci sarà ancora da aspettare per la sua approvazione definitiva.
Detto ciò, il decreto interviene sugli ISA con gli articoli 5-6 e 7.
Per citarne uno, l’articolo 5 rubricato Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale prevede che:
all’articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 2 tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.”.
Detto ciò, gli interventi più importanti però riguardano il regime premiale ISA.
In particolare, si assiste ad un’implementazione dei vantaggi riconosciuti a coloro i quali presentano dei punteggi ISA più alti (da 8 su 10 in su).
Infatti, in materia di esonero dall’apposizione del visto di conformità, viene previsto l’innalzamento da:
- 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
- 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
- 20.000 a 50.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.
Si tratta di un importante rafforzamento del regime premiale per coloro i quali presentano punteggi ISA più alti.
Ulteriori effetti premiali
Rimangono confermati gli ulteriori effetti premiali quali:
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972.
Rimane in essere anche l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
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