L’Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento con il quale ha fissato: i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ISA, per il periodo di imposta 2023, le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati per il periodo di imposta 2022.
Quando parliamo degli Indici di affidabilità fiscale, ISA, facciamo riferimento alle cosiddette pagelle fiscali che inquadrano il livello di attendibilità del contribuente circa i dati reddituali dichiarati al Fisco. E’ possibile adeguarsi alle risultanze degli ISA ai fini reddituali, Irap e IVA. Naturalmente, l’adeguamento comporta il versamento di maggiori imposte.
Nel provvedimento, al contrario di quanto avvenuto per gli anni precedenti, non c’è alcun riferimento all’approvazione dei modelli ISA, posto che l’art. 11 del D.L. n. 73/2022, ha disposto che l’Agenzia delle Entrate può adottare i provvedimenti di approvazione dei modelli da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP nonché dei sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni. Il precedente termine era fissato al 31 gennaio.
Isa 2023: il provvedimento del 30 gennaio
Analizzando il provvedimento del 30 gennaio, è corretto affermare che l’obiettivo è quello di definire rispetto agli ISA, ex art.9-bis del DL 50/2017:
- i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023,
- le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.
Con lo stesso provvedimento, viene individuato anche il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023.
Circa l’acquisizione dei dati rilevanti da parte degli intermediari delegati e dei contribuenti, la stessa può avvenire: in maniera massiva o puntuale.
Con l’acquisizione massiva, gli intermediari, articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, la dichiarazione di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
Con l’acquisizione puntuale invece, il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale (credenziali CIE, CNS,SPID, Fisconline), al fine di effettuare il prelievo del file degli “ulteriori dati”. Gli intermediari, accedono al cassetto fiscale del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo del file contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini ISA.
Novità sugli ulteriori dati
Nel complesso, come da provvedimento in esame:
i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2023, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2021 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento.
Circa l’allegato 1 ossia gli ulteriori dati 2023, è da segnalare lo specifico riferimento:
- alla condizione di pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
- alla forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
- ai consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022.
- età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022.
Dunque, i consumi energetici entrano a far parte degli ulteriori dati riferiti al periodo d’imposta 2023.
Infine, nell’allegato 2 del provvedimento, sono individuate le ulteriori attività economiche per le quali è prevista l’elaborazione degli ISA.