La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato il parere n.7/2016 con il quale risponde ad un quesito riguardante l’esenzione fiscale nei contratti solidarietà di tipo B in vista dell’esclusione circa la natura retributiva della somma prevista dalla legge.
Il D.L. n. 148/1993, convertito con legge n. 236/93 ha previsto che in alcuni casi alle imprese venga corrisposto al massimo per due anni un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.
Questo nel caso in cui queste non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che per evitare o ridurre i licenziamenti per riduzione di personale nel corso della procedura di mobilità, di cui all’art. 24 della legge n.223/91 stipulano contratti di solidarietà.
La legge di cui sopra prevede che per i lavoratori il contributo ricevuto di cui sopra non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
Si paga l’IRPEF nei contratti di solidarietà di tipo B?
La Fondazione Studi da una risposta in merito al seguente quesito: l’esclusione prevista dalla legge circa la natura retributiva della somma elargita nei contratti di solidarietà di tipo B può determinare anche l’esenzione fiscale della stessa?
L’articolo 6, comma 2 del Tuir secondo cui “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”
Pertanto, il testo unico delle imposte dirette attrae nella imponibilità fiscale non solo le retribuzioni, ma anche ogni altro “provento” percepito dal lavoratore in sostituzione di altri redditi.
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