Interpello tributario: cos’è e come si richiedono chiarimenti ufficiali direttamente all’Agenzia? Il contribuente ha la possibilità di richiedere all’amministrazione finanziaria istruzioni di carattere fiscale su situazioni che lo riguardano in prima persona. Ciò è possibile grazie allo strumento dell’interpello.
In questo modo i contribuenti possono chiedere chiarimenti al Fisco e quest’ultimo potrà dare una risposta univoca ed ufficiale alle domande pervenute, rendendole di pubblico dominio in quanto di interesse per un determinato argomento. In questo periodo, ad esempio, numerosi sono gli interpelli inviati alle Entrate per richieste di chiarimenti sul super bonus al 110%. Difatti l’Agenzia ha creato un’apposita sezione ad hoc.
Ma quando può essere inviata un’istanza di interpello? L’invio può avvenire direttamente o è necessario il commercialista? L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere? In questo articolo ti forniremo le risposte necessarie ad utilizzare correttamente lo strumento dell’interpello.
Interpello tributario: cos’è e come funziona
Come anticipato in premessa il contribuente che ha necessità di ottenere un parere sulla corretta applicazione della normativa fiscale ad un caso concreto che lo riguarda, può direttamente rivolgersi all’Agenzia delle entrate.
Tale possibilità è ammessa grazie allo strumento dell’interpello tributario.
Ipotizziamo che un contribuente voglia sapere se per l’immobile in cui viene con la sua famiglia, oggetto di condono edilizio ancora in essere e detenuto in comodato non registrato, possa usufruire del 110%.
Laddove manchino chiarimenti ufficiali sulla specifica situazione, il contribuente può presentare istanza di interpello.
Lo strumento dell’interpello nello statuto del contribuente
Ad ammettere il ricorso all’interpello è lo statuto del contribuente.
In particolare, tale possibilità è prevista all’art. 11 dello Statuto del contribuente (Legge n° 212/2000).
Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (…).
Difatti, non sussiste la condizione di obiettiva incertezza laddove:
- l’Agenzia ha già fornito indicazioni ufficiali,
- per casi uguali a quelli potenzialmente oggetto di interpello.
Interpello ordinario e altre tipologie
Possono essere individuati vari tipo di interpello (fonte portale Agenzia delle entrate):
- ordinario, consente a ogni contribuente di chiedere un parere sulle delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale;
- probatorio, il contribuente chiede un parere sulle condizioni/idoneità per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, si pensi ad esempio alle istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e a quelle previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011);
- anti-abuso consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un’operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo;
- disapplicativo, permette di ottenere la disapplicazione di norme antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta( unica tipologia di interpello obbligatorio);
- sui nuovi investimenti, consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a venti milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati in Italia.
Per i contribuenti privati, l’interesse è rivolto all’interpello ordinario, articolo 11, comma 1, lettera a), Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Interpello tributario ordinario
Come anticipato sopra, l’interpello ordinario serve per ottenere indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle entrate.
- rispetto a un caso concreto e personale,
- in merito all’interpretazione di una norma tributaria nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte.
Rileva dunque l’obiettiva incertezza nella specifica situazione del contribuente.
Interpello tributario: come inviare l’istanza
Le istanze di interpello devono essere redatte in carta libera e non si paga imposta di bollo.
Devono essere indirizzate:
- alla Direzione regionale competente;
- alla Divisione Contribuenti, nel caso di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato e soggetti di più rilevante dimensione (volume d’affari o ricavi superiori ai 100 milioni di euro).
La Direzione regionale competente è individuata in base al domicilio fiscale dell’istante nel caso di tributi erariali.
Ancora, la Direzione regionale’ competente è quella nel cui ambito opera l’ufficio tenuto ad applicare la norma tributaria oggetto dell’interpello nel caso di tributi concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa; le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.
Per tutte le tipologie di interpello è previsto che l’istanza sia presentata:
- a mano (presso la sede della Direzione regionale competente o presso la Divisione Contribuenti al seguente indirizzo: via Giorgione, 106 – 00147 Roma dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00);
- mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso ricevimento;
- telematicamente:
- da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata):
- all’indirizzo PEC della Direzione regionale come sopra individuata;
- all’indirizzo PEC della Divisione Contribuenti.
- da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata):
Le PEC delle direzioni Regionali sono disponibili al seguente link dell’Agenzia delle entrate.
La competenza della “Divisione Contribuenti”
Come da provvedimento, prot. 47688/2018,
“La Divisione Contribuenti la struttura unica che riceve gli interpelli per gli Uffici centrali (gli interpelli presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai soggetti non residenti, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali per la pubblicazione della risposta ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge n. 212 del 2000, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione)”.
Difatti, la Divisione Contribuenti riceve le istanze di interpello/consulenza giuridica:
- all’indirizzo PEC interpello@pec.agenziaentrate.it e
- all’indirizzo PEL (posta elettronica libera) div.contr.interpello@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.
Istanza di interpello ordinario: cosa deve contenere
L’istanza d’interpello deve contenere:
- i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale);
- l’indicazione della tipologia di interpello, la descrizione non sommaria, cioè l’esposizione dettagliata della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo;
- le disposizioni di legge di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
- l’indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
- la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
- la sottoscrizione dell’ istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’ articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973. in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell’atto, deve essere allegata all’istanza.
Istanza di interpello: quando arriva la risposta dell’Agenzia
L’istanza può essere presentata direttamente dal contribuente o dal proprio consulente di fiducia. Ad esempio il proprio commercialista.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente:
- entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente o
- entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa.
A tal proposito, al contribuente può essere richiesta l’integrazione della documentazione esibita. Per meglio valutare il caso concreto oggetto di interpello.
Attenzione, la richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta. In tale caso, i 60 gg decorrono dalla data di ricezione, da parte dell’ufficio competente, della documentazione integrativa. Documentazione, consegnata o spedita con le stesse modalità dell’interpello.
Si veda a tal proposito il Decreto del 26/04/2001 n. 209 – Min. Finanze, art 4.
Gli uffici dell’Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello. Sempre, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Agenzia.
Cosa fare se l’Agenzia delle entrate non risponde?
In tale caso opera il c.d silenzio assenso.
Difatti, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Fisco, della soluzione prospettata dal contribuente.
“Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli”(art.11 comma 3, Legge 212/2000-Statuto del contribuente).
Infine, si segnala che gli interpelli possono essere presentati anche su casi riguardanti il super bonus 110% previsto dal Decreto-Legge 34/2020, decreto Rilancio.