Disattivato il portale di Assistenza fiscale (730-4) dell’INPS. Infatti, non è più online il servizio che consentiva a professionisti e intermediari abilitati la gestione dei modelli 730-4. Chiaramente stiamo parlando di dichiaranti che hanno indicato INPS come sostituto d’imposta. Il processo è sostituito da precise comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che, a partire dal modello 730/2020, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2019, l’INPS riceve i modelli 730-4 solamente tramite l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, CAF e professionisti abilitati che hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate dichiarazioni 730 di contribuenti che hanno indicato INPS come sostituto d’imposta, riceveranno comunicazioni in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla fine del mese di luglio, i codici fiscali dei contribuenti oggetto di diniego perché non sostituiti INPS.
INPS, assistenza fiscale 730-4: cos’è
Anche per il 2021, l’INPS assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.
È bene precisare al riguardo che il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali ad esempio le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere.
Il rapporto di sostituzione non ricorre, altresì, nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2021.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2021, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF.
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”).
INPS, assistenza fiscale 730-4: i codici di diniego
Cosa accade se la cessazione del rapporto di sostituzione avvenga prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio (ad esempio per interruzione della prestazione). Ebbene, in tali casi, l’INPS comunica il diniego all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i codici diniego per situazioni particolari, riservati all’INPS:
- “CP”, conguaglio non possibile parziale
- “CT”, conguaglio non possibile totale
I codici relativi alla motivazione del diniego sono indicati nelle specifiche tecniche per la comunicazione dei dinieghi dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico:
- il diniego con codice “CP” viene utilizzato nei casi in cui l’Istituto ha effettuato i conguagli di una parte degli importi previsti nel 730-4 ma non ha la possibilità di completare tutti i conguagli, perché le prestazioni non sono più in pagamento;
- il diniego con codice “CT” viene utilizzato nei casi in cui non è stato possibile applicare alcun conguaglio da 730-4 poiché le prestazioni, per le quali INPS è il sostituto d’imposta, non sono in pagamento durante le operazioni di conguaglio.