Tra le novità sulla casa introdotte con la manovra finanziaria 2020 vi è l’abolizione della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili che è accorpata alla nuova IMU. Ricordiamo che, mentre la Tasi è una tassa dovuta per far fronte ai servizi comunali, l’Imposta municipale propria ha la finalità di coprire i fabbisogni comunali in senso più generico.
Se da un lato si prevede la sostituzione della Iuc (imposta unica comunale) con una nuova IMU, dall’altro resta invariata la Tari, la tassa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Accorpamento IMU – Tasi: chi deve pagare
L’accorpamento di IMU e Tasi ha suscitato molte perplessità. Siamo di fronte ad un tema delicato che desta malumori sia tra i cittadini che a livello politico. Attualmente l’imposta sugli immobili di proprietà è dovuta dal proprietario, mentre la Tasi spetta in parte anche all’inquilino in una percentuale che varia dal 10 al 30%. Come cambiano le cose?
A seguito dell’abrogazione della Tasi, l’intero tributo è a carico del proprietario, anche qualora l’immobile venga utilizzato da un soggetto diverso, in forza di un contratto di locazione o comodato. La bella notizia per gli inquilini è dunque che l’obbligo tributario si sposterà dal detentore al proprietario o al titolare di un diritto reale. Presupposto impositivo sarà il possesso (non la detenzione) dell’immobile che non sia destinato ad abitazione principale.
Per gli inquilini in ogni caso dalla misura potrebbero comunque derivare di riflesso effetti negativi, se si pensa che i proprietari potrebbero innalzare i canoni di locazione a seguito dell’incremento del peso fiscale subito.
La manovra conferma l’esclusione dal pagamento della nuova IMU delle abitazioni principali, a meno che non si tratti di case di lusso o ville rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
Calcolo IMU
A partire dalla Legge di Bilancio 2020 l’aliquota base dell’IMU è pari a 8,6 per mille. Può essere rimodulata, con riduzione a zero o aumento, in alcuni Comuni, fino ad un massimo di 10,6 per mille. Inoltre, per effetto di un’imposizione aggiuntiva, in sostituzione della vecchia maggiorazione della Tasi l’aliquota può essere ulteriormente innalzata, arrivando ad un massimo di 11,4 per mille.
Nelle grandi città metropolitane, come Roma, Milano, Firenze e Bologna che già applicano un’aliquota ordinaria al massimo livello, nulla cambia per i proprietari immobiliari. Gli aumenti potranno essere registrati nei comuni che attualmente sono al di sotto della soglia massima. Critiche severe per questo provengono da Confedilizia, secondo la quale gli incrementi saranno pressoché scontati.
A subire gli effetti della manovra sono coloro che non vivono in città metropolitane, proprietari di ville o abitazioni signorili, possessori di seconde case o di immobili ad uso commerciale.
Per stabilire il calcolo dell’IMU si parte dalla base imponibile. Non cambia nulla rispetto a prima, in quanto si farà riferimento alla rendita catastale rivalutata del 5%. Ad essa si applicherà un coefficiente, in base alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile.
L’aliquota, in caso di abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze è pari allo 0,5%. Il Comune potrà aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento. Si potrà beneficiare di una detrazione pari a 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante i quali si protrae la destinazione ad abitazione principale.
IMU, scadenze di pagamento acconto o prima rata e saldo o seconda rata
Il pagamento della nuova IMU dovrà avvenire sempre rispettando i soliti due termini di scadenza:
- acconto o prima rata IMU il 16 giugno
- e saldo IMU o seconda rata il 16 dicembre.
Entro il 16 giugno i contribuenti devono versare il 50% dell’imposta dovuta nell’anno (acconto o prima rata IMU); si applica l’aliquota ed eventuali detrazioni relative all’anno precedente. Entro il 16 dicembre si paga il saldo finale o seconda rata IMU. Resta ferma la possibilità per il contribuente di pagare l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Inoltre si può pagare in ritardo con il meccanismo del ravvedimento operoso IMU.
La prima rata è pari alla metà della somma dell’IMU versata nell’anno precedente. A dicembre si paga il conguaglio, tenendo conto di eventuali aumenti o diminuzioni dell’aliquota base (8,6 per mille) come da delibere comunali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre.
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