L’IMU è una delle principali tasse sulle proprietà in Italia, e viene pagata al fisco per proprietà immobiliari, fabbricati e terreni agricoli. Questa tassa generalmente si paga due volte all’anno, tramite il versamento di un primo acconto e un saldo successivo.
Tuttavia questa imposta presenta alcuni casi di esonero, e per alcuni immobili non si deve pagare. In particolare, in Italia vi è l’esenzione sulla prima casa, ovvero sull’abitazione di residenza. In breve, si può dire che l’IMU viene pagata sulle seconde case, e su tutti gli immobili successivi.
Dev’essere pagata nel momento in cui si ha una seconda casa di proprietà, come una casa vacanze, oppure fabbricati e terreni aggiuntivi. Ma come si calcola questa imposta, quali sono le scadenze e come si paga? Facciamo chiarezza in questo articolo.
IMU seconda casa: quando si paga
Mentre l’IMU non si paga sulle prime abitazioni, in cui è stabilita la residenza, si versa invece per la seconda casa. A questo proposito, è possibile versare l’Imposta Municipale Unica in un unico pagamento, oppure scegliere di procedere in due rate.
Il pagamento di questa tassa avviene quindi entro precise scadenze, ovvero:
• Entro il 16 giugno: acconto IMU;
• Entro il 16 dicembre: saldo IMU.
Le seconde case rientrano nella definizione di “Immobili a destinazione ordinaria”, ovvero nel gruppo catastale A, a cui si applica uno specifico calcolo per l’imposta, e la cui unica eccezione è quella relativa agli uffici e studi privati (categoria catastale A/10) che prevede un altro tipo di conteggio.
Chi paga l’IMU sulla seconda casa
L’Imposta Municipale Unica è a carico dei proprietari delle seconde case, anche nel caso in cui l’immobile è posto in affitto, o coloro che hanno un diritto reale su esse.
Poniamo il caso in cui un inquilino vive all’interno di una abitazione in affitto e paga mensilmente il canone. In questo caso è sempre il proprietario a pagare l’IMU, ovvero il reale possessore dell’immobile.
L’inquilino che vi abita non paga questa tassa, tuttavia deve versare altri tipi di imposte, come la Tari, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Anche se generalmente il pagamento dell’IMU è a carico dei proprietari di seconde case, vanno comunque considerate alcune eccezioni alla regola:
- Il nudo proprietario che concede la casa in usufrutto a un altro soggetto non paga l’IMU su questa abitazione;
- Se c’è una separazione o un divorzio, a pagare l’IMU è il coniuge a cui è assegnata la casa, e che vi pone la propria residenza, per cui l’ex coniuge ne è esentato;
- Se una coppia di coniugi vive in due case separate (ad esempio per motivi di lavoro) nello stesso Comune o in due Comuni diversi, scatta la doppia esenzione per prima casa, per entrambi;
- Per tutto il 2023, vi è un esonero per i proprietari di case occupate abusivamente, purché abbiano presentato la denuncia inerente all’evento.
In linea generale queste sono le situazioni in cui bisogna prestare attenzione all’eventuale possibilità di essere esonerati dall’obbligo di pagare l’IMU, tuttavia potrebbero esserci ulteriori casi di esenzione.
Inoltre, l’IMU sulla seconda casa si paga anche se l’immobile risulta inagibile o non abitato, anche se può essere previsto uno sconto.
Come si calcola l’IMU
L’IMU è una tassa che varia in base all’immobile specifico, e ad alcuni fattori di riferimento per il calcolo dell’importo. Per calcolare questa tassa infatti, bisogna considerare principalmente queste variabili:
- La rendita catastale dell’immobile: si tratta di un dato disponibile all’Agenzia delle Entrate, che si calcola sulla base del possibile reddito che può derivare da esso;
- Il coefficiente catastale dell’immobile: si tratta di un dato deciso dai Comuni specifici, in base anche alla categoria a cui appartiene l’immobile. Per le seconde case è sempre 160;
- L’aliquota comunale: viene decisa dal Comune in cui è collocata l’abitazione;
- La percentuale di possesso dell’immobile: stabilisce la quota da pagare;
- Periodo di possesso dell’immobile: stabilisce il periodo in cui si applica l’imposta.
In base a queste variabili, si ottiene la cifra finale che uno o più proprietari devono corrispondere per il versamento dell’IMU. Per le seconde case il calcolo della tassa è il seguente: bisogna aggiungere alla rendita catastale dell’immobile il 5%, moltiplicare poi per 160 (per le seconde case), e infine moltiplicare per l’aliquota comunale.
Generalmente viene applicata una aliquota comunale di almeno 0,76%, ma questo numero può variare, anche di molto, in base alle decisioni prese da ogni Comune.
Come si paga l’IMU per una seconda casa cointestata
Cosa accade se una casa è cointestata tra più persone? Questo è un caso molto comune quando si parla ad esempio di seconde case familiari, ovvero condivise tra i membri della stessa famiglia. In questi casi l’abitazione viene suddivisa in parti diverse o uguali, per ogni membro della famiglia.
A seguito di questa divisione, la tassa viene pagata da ogni proprietario di casa, in proporzione alla propria quota posseduta. Un’attenzione particolare va fatta per ciò che riguarda le responsabilità nel pagamento: su questa imposta non c’è una responsabilità solidale.
Questo vuol dire che ognuno è responsabile della propria parte da versare, e se uno dei proprietari non paga la propria quota, viene notificato dal Comune per omesso versamento, ed è l’unico responsabile di questa omissione.
Come pagare l’IMU
Per pagare correttamente questa imposta, si può procedere con un unico versamento oppure scegliere di dilazionare la somma in due rate annuali, ovvero un acconto e un saldo.
Ogni anno il Comune invia un avviso di pagamento al proprietario dell’abitazione, ma nel caso in cui questo non arrivi o venga perso, è necessario informarsi prima delle scadenze, per non incorrere in sanzioni.
Per procedere al pagamento si utilizza il modello F24 alla sezione “IMU e altri tributi locali”, pagando in banca o presso l’ufficio postale, oppure direttamente al fisco o con servizi di home banking.
Il codice tributo da inserire nel documento, relativo all’IMU per le seconde case è il seguente: codice tributo 3918, ovvero “IMU – Imposta municipale propria per altri fabbricati – Comune”.
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