Com’è noto, l’IMU, sigla che sta per Imposta Municipale Propria, consiste in quel tributo che si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. Nata per razionalizzare le imposte sulla casa dal 2012 l’IMU ha preso il posto dell’ICI che si pagava anche sull’abitazione principale, vale a dire sull’immobile a cui si ricollega la residenza anagrafica del contribuente, oltre che la dimora abituale.
Proprio questa premessa è utile per fare luce sull’esenzione IMU sull’abitazione principale nel caso in cui questa fosse parzialmente locata; ovvero nell’ipotesi in cui il locatore continui a dimorare, pur convivendo con gli stessi inquilini. E’ importante parlarne in questo periodo, dato che siamo in prossimità della scadenza della seconda rata di versamento dell’imposta in oggetto.
Vediamo allora entro che confini può essere sfruttata l’esenzione dal versamento dell’imposta, alla luce delle Faq del Ministero dell’Economia e dei chiarimenti dei giudici.
Abitazione principale parzialmente locata: cosa fare con l’IMU
Chi ha immobili gravati dall’IMU deve ricordare che entro il 18 dicembre 2023 (e non l’ordinario giorno 16 visto che è un sabato), va versato il saldo IMU. Ma attenzione perché vi sono possibili esenzioni e, in particolare, quella di cui qui vogliamo parlare – riferita alle abitazioni principali locate in modo parziale.
Il caso non è infrequente oggigiorno e riguarda il proprietario di una casa, che scelga di affittare una o più camere ad es. a studenti universitari fuori sede o a trasfertisti, pur abitando e continuando a vivere nell’immobile.
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I chiarimenti del MEF
Ebbene, alcuni anni fa una Faq del Ministero dell’Economia ha chiarito che le abitazioni principali locate parzialmente, non sono sottoposte agli obblighi IMU. Una linea interpretativa peraltro consolidatasi dopo la sentenza dello scorso anno della CTR Abruzzo.
Ebbene, la Faq ministeriale rispondeva al quesito di un contribuente che si domandava se il proprietario di un’abitazione principale, che assegna alcune stanze dell’immobile in locazione ad uso abitativo a studenti, può godere comunque dell’esenzione da IMU valida già per le prime case e loro pertinenze (art. 1, comma 707 della legge n. 147/2013).
Il Ministero ha inteso precisare che nella legge non vi sono limiti all’esenzione IMU, valevoli sull’abitazione principale parzialmente locata che, infatti, non perde detta destinazione. In concreto, dal primo gennaio 2014, opera l’esenzione dall’IMU anche in questa circostanza – non essendo peraltro intervenute successivamente modifiche normative tali da far venir meno l’agevolazione fiscale.
D’altronde il proprietario mantiene sia il requisito della dimora abituale, sia quello della residenza anagrafica, che caratterizzano la cd. abitazione principale, la quale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare.
La posizione della Commissione tributaria Abruzzo
Come accennato poco sopra, una sentenza del 25 gennaio dello scorso anno, la CTR Abruzzo ha poi rimarcato che, al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, è necessario conservare, seppur parzialmente, il possesso del bene (coabitazione con gli inquilini).
Ed inoltre la CTR ha sottolineato che anche la Cassazione, con sentenza n. 19989 del 2018, ha stabilito che di per sé non impedisce la domanda di agevolazioni fiscali, il fatto per cui l’immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi (come ad esempio studenti o trasfertisti).
Non solo. A conferma di questo orientamento favorevole all’esenzione IMU per il caso della locazione parziale dell’immobile, vi è anche la posizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la locazione dell’immobile non determina la decadenza dal beneficio se non si stratta di locazione integrale. In quest’ultimo caso, infatti, si avrebbe giuridicamente la perdita totale del possesso, a favore del conduttore, con la conseguente insorgenza dell’obbligo IMU.
Attenzione però, perché se è vero che detto indirizzo interpretativo è oggi applicato dalla maggioranza dei comuni italiani, qualora invece un certo Comune non lo abbia recepito, se il contribuente non paga l’Imu potrebbe essere bersaglio di una contestazione da parte dello stesso comune.
Quando e come si paga l’IMU
Le rate dell’IMU sono due e scadono il 16 giugno (acconto IMU) e il 16 dicembre (IMU a saldo), che quest’anno slitta al 18 dato che il 16 è un sabato.
Inoltre, come specifica il sito del Dipartimento delle Finanze del Mef, è possibile compiere il pagamento in un’unica soluzione annuale (rata unica) entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Il pagamento dell’IMU deve essere compiuto con un modello F24 (o bollettino e PagoPA ove predisposti dal Comune).