Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale o in un comune diverso si torna alla doppia esenzione IMU. Infatti per la Consulta è incostituzionale il riferimento al nucleo familiare, in quanto questo di fatto penalizza coniugi e unioni civili rispetto alle coppie di fatto. Si torna quindi alla situazione precedente all’altra sentenza della Corte Costituzionale risalente al mese di aprile 2022.
La questione di legittimità riguarda sia l’articolo 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 201/2011, sia il comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021. Tali norme facendo riferimento al «nucleo familiare» e non al singolo possessore dell’immobile, potrebbero essere in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
La questione di illegittimità costituzionale. I fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020) aveva disposto che nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione IMU per l’abitazione principale non spetta in nessun caso.
La Cassazione esclude per per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
Al contrario, il Dipartimento delle Finanze, riconosceva l’esenzione/agevolazioni IMU per un solo immobile; mentre in caso di due immobili in comuni separati e residenze separate, l’esonero IMU spettava per entrambi gli immobili (Circolare MEF n° 3/2012).
Ciò aveva comportato una situazione molto pericolosa, soprattutto rispetto ai contenziosi in essere. Infatti, l’orientamento della Cassazione prevale rispetto alle indicazioni operative del MEF.
Da qui, con il DL 124/2019, c.d. decreto fiscale, per limitare le conseguenze dell’orientamento della Suprema Corte, il legislatore ha stabilito che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Tale indicazione vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia in caso di gli immobili presenti in comuni diversi.
Doppia esenzione IMU negata per coniugi e unioni civili
Tale impostazione sia nella versione originaria della norma sia post rettifica DL 124/2019, però comportava un trattamento differenziato tra chi si è unito in matrimonio o in unione civile e chi invece è parte di una coppia di fatto o è ancora single.
Infatti, i single, nonché i componenti delle coppie di fatto, possono beneficiare delle agevolazioni IMU sull’abitazione principale ognuna per la propria casa abitazione principale. Sia se nello stesso Comune, sia se in Comuni diversi.
Da qui, secondo la Corte Costituzionale: il riferimento al “nucleo familiare” contenuto nella norma in esame, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole, ma anche alle coppie di fatto.
La Corte Costituzionale parla di:
trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto.
Si veda il comunicato stampa del 12 aprile che ha fatto seguito all’ordinanza n° 94. Da qui, la questione di illegittimità della norma, ora oggetto di sentenza pubblicata ieri.
Corte Costituzionale, sì alla doppia esenzione IMU per coniugi e Unioni civili
È legittimo, per far scattare l’esenzione dall’imposta far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare?
Ebbene, la Corte Costituzionale ritiene di no. L’illegittimità costituzionale delle suddette norme viene sancita con la sentenza, Corte Costituzionale, n°209 depositata ieri.
In particolare, l’esenzione IMU dovrà essere riconosciuta anche alle persone riunite in matrimonio o in unione civile che per svariate esigenze vivono in immobili diversi (dimora abituale e residenza anagrafica), per ciascuno dei rispettivi immobili. Sia se ubicati nello stesso Comune, sia se in Comuni diversi.
A tal fine, viene data specifica responsabilità ai singoli Comuni e alle altre autorità, ai fini dei controlli sulle condizioni che danno effettivamente diritto all’esenzione per entrambi gli immobili.
La sentenza depositata ieri avrà forti impatti anche sui contenziosi tributari in essere. Questa volta pro contribuente.