Una significativa sentenza della Corte Costituzionale, emessa giovedì 18 aprile 2024, tutela i diritti del proprietario di un immobile occupato abusivamente da terzi, secondo una pratica che – come testimoniato dai numerosi casi di cronaca – in Italia si è diffusa in modo assai consistente negli ultimi anni.
Come è noto, l’Imposta Municipale Propria – è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali e sussiste, a livello comunale. Ebbene, proprio su questo tema la Consulta ha stabilito che i proprietari di immobili occupati abusivamente non devono pagare questa imposta e possono anche richiedere il rimborso IMU, ove non dovuto ma pagato prima del 2023.
Vediamo più da vicino i contenuti di questa interessante sentenza e i riflessi positivi per i contribuenti.
IMU non dovuta e rimborso arretrati: cosa dice la Consulta
Nella sentenza n. 60 del 18 aprile scorso, la Corte di fatto si allinea all’orientamento del legislatore e, in particolare, a quanto previsto nella legge di Bilancio 2023. Ci riferiamo ad una disposizione specifica secondo cui il pagamento dell’IMU non deve essere compiuto su proprietà immobiliari, gravate da occupazione abusiva da parte di terzi.
Infatti il comma 81 della legge n. 197 del 2022 dispone la modifica dell’art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, aggiungendo l’ulteriore caso degli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni e edifici per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
In base a quanto previsto dalla legge l’esenzione è operativa dal primo gennaio 2023. Ora i proprietari hanno anche la possibilità di richiedere il rimborso dell’IMU pagato anteriormente a tale data.
Questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione
La questione – da cui la sentenza in oggetto – è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, per un’asserita violazione dei principi di equità fiscale, capacità contributiva, ragionevolezza e protezione della proprietà privata.
In particolare, nel testo della sentenza n. 60 del 18 aprile si trova scritto che:
con due ordinanze di identico tenore, iscritte ai numeri 84 e 85 del registro ordinanze 2023, la Corte di cassazione, sezione tributaria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella sua formulazione originaria applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale unica (Imu ) nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti, per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Come ora vedremo, di fatto la Corte Costituzionale ha accolto i rilievi della Cassazione.
Qual è la norma incostituzionale?
Entrando nello specifico della sentenza n. 60 sopra citata, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 23 del 2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) per non aver il testo escluso dall’obbligo di pagamento IMU gli immobili occupati in modo abusivo, e per i quali è stata presentata una denuncia tempestiva in ambito penale.
Al comma 1 dell’art. 9, in tema di imposta municipale propria, si trova in particolare scritto che:
Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Ma, appunto, non è prevista alcuna esenzione in caso di occupazione abusiva.
A titolo informativo, ricordiamo altresì che l’occupazione abusiva di un immobile ha luogo laddove una persona o più persone si stabiliscono in una abitazione di proprietà altrui:
- senza averne il diritto o il titolo, e dunque in mancanza di un contratto di affitto
- o anche alla scadenza dello stesso, qualora gli inquilini si rifiutino di lasciare la casa
Mancanza del requisito della capacità contributiva
L’IMU consiste in un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio, ma proprio il caso dell’occupazione abusiva priva il proprietario della capacità di sfruttare economicamente l’abitazione invasa da terzi e – conseguentemente – secondo la tesi della Consulta, questi non potrà e non dovrà essere soggetto a tassazione, in riferimento ad una proprietà non sfruttabile grazie alle entrate connesse al contratto di affitto.
In un comunicato a commento della sentenza, l’Ufficio Stampa della Corte ha infatti rimarcato che:
per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente, verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.
A mancare sarebbe il requisito della capacità contributiva del proprietario, in quanto nel comunicato si precisa che in relazione all’immobile occupato – se fosse imposto il pagamento dell’IMU – si finirebbe per:
tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza.
E a sostegno di quanto appena rimarcato, nello stesso comunicato l’Ufficio Stampa richiama le anteriori sentenze n. 120 del 2020 e n. 10 del 2023.
Rimborso IMU: effetto retroattivo e prescrizione quinquennale
E’ possibile ottenere anche il rimborso degli arretrati dell’IMU pagato su immobile occupato. La Sentenza della Corte Costituzionale, infatti contiene quello che i giuristi chiamano effetto retroattivo. In concreto le norme previste dalla legge di Bilancio 2023 si applicheranno dunque anche ai pagamenti compiuti in un momento anteriore, determinando per i contribuenti la facoltà di chiedere il rimborso di quanto ingiustamente versato alle casse pubbliche.
Lo indica infatti il citato comunicato, usando queste chiare parole:
la Corte costituzionale, con la presente sentenza, è come se avesse esteso retroattivamente la portata di tale norma.
In altre parole, se ad esempio un contribuente nel 2021 o nel 2022 ha pagato l’IMU sugli immobili occupati abusivamente, potrà presentare una richiesta di rimborso per l’imposta pagata ingiustamente.
Come funziona la prescrizione?
Attenzione però alle regole inerenti i termini di prescrizione dei tributi locali, categoria di cui questa imposta fa parte. Infatti tali sono pari a cinque anni dal versamento del tributo stesso
La legge in materia infatti dispone quanto segue:
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Conclusioni
Concludendo, cosa cambia in concreto per i proprietari e contribuenti, a seguito della sentenza n. 60 della Corte Costituzionale?
Ebbene, nel 2024 i proprietari potranno ottenere il rimborso di quanto pagato negli anni precedenti, tenendo conto del citato termine di prescrizione quinquennale.