La Legge di conversione del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, è intervenuta anche in materia di regole sulla esenzione IMU per l’abitazione principale dal 2022.
Nello specifico, con l’intento di porre fine al contrasto tra le indicazioni del Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) e la Giurisprudenza, il decreto dispone in sostanza che: ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Ciò vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi.
Aggiornamento del 12/04/2022: del Sullo stesso argomento è intervenuta la Corte Costituzionale con ordinanza n. 94/2022 in tema di Esonero IMU prima casa e differenze di trattamenti fra famiglie, unioni civili e coppie di fatto.
Ecco cosa cambia sull’esenzione IMU abitazione principale.
Esenzione IMU per l’abitazione principale
In base al comma 741 della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020,
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Dal punto di vista delle agevolazioni , l’IMU non è dovuta dai proprietari di immobili destinati ad abitazioni principale non di lusso.
Al contrario, pur se abitazione principale, l’IMU si paga per le c.d abitazioni di lusso. Categorie catastali A/1, A/8, A/9. In tale caso, si applica un’aliquota agevolata ed una detrazione di 200 euro (da rapportarsi ai mesi ed alla percentuale di possesso).
Detto ciò la norma prevede che, l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso operi per un solo immobile laddove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale.
Cosa dice il Mef? Il contrasto con la Giurisprudenza
Il Mef, con la circolare n. 3/DF del 2012, aveva affermato che l’esenzione si applica anche a tutte e due gli immobili nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi.
Dunque:
- due immobili nello stesso comune, esenzione per uno solo di esso;
- due immobili in comuni diversi, esenzione per entrambi.
In contrasto rispetto a quanto comunicato dal Mef, la Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020) ha invece chiarito che nel caso in cui residenza anagrafica e dimora non coincidono, l’esenzione non spetta. Nè per uno nè per l’altro degli immobili situati in comuni differenti tra loro.
Da qui, si legge nel Dossier ufficiale del D.L. 146/2021, decreto fiscale” si è creata ” una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta per un solo immobile, ai sensi dell’attuale configurazione del comma 741) e quelli che invece l’hanno fissata in comuni diversi.
IMU abitazione principale 2022: cosa cambia con il Decreto fiscale
Proprio per superare questa disparità di trattamento, il DdL di conversione del D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, approvato ieri dal Senato, introduce una disposizione ad hoc.
Nello specifico, il decreto dispone che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale indicazione vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia in caso di gli immobili presenti in comuni diversi.