Mancano pochi giorni alla scadenza del pagamento delle imposte per i soggetti ISA. Con il comunicato stampa n. 98 dello scorso 14 giugno 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze, MEF aveva reso noto la proroga per imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, dei termini ordinari previsti per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023.
Con una FAQ aggiornata del 6 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha riportato il nuovo calendario delle scadenze applicabile ai pagamenti dovuti dai soggetti indicati dal decreto Omnibus, che ha previsto il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti ISA. Lo schema riporta il numero di rata, la scadenza e gli interessi da applicare.
Vediamo nello specifico chi potrà beneficiare della proroga dei versamenti.
La proroga del versamento delle imposte
Con il decreto omnibus si è data concretezza al comunicato stampa del MEF piuttosto scarno che annunciava la proroga, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento (scadenza invariata).
Inoltre, nel comunicato stampa si precisava che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
Dunque via libera alla proroga anche per i contribuenti in regime forfettario o ex minimi.
Nuovo calendario pagamenti imposte soggetti ISA
Soggetti titolari di partita IVA |
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Senza maggiorazione
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Con maggiorazione
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n. rata
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Scadenza
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Interessi %
|
n. rata
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Scadenza
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Interessi %
|
1
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giovedì 20 luglio 2023
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1
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lunedì 31 luglio 2023
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2
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lunedì 21 agosto 2023
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0,29
|
2
|
lunedì 21 agosto 2023
|
0,18
|
3
|
lunedì 18 settembre 2023
|
0,62
|
3
|
lunedì 18 settembre 2023
|
0,51
|
4
|
lunedì 16 ottobre 2023
|
0,95
|
4
|
lunedì 16 ottobre 2023
|
0,84
|
5
|
giovedì 16 novembre 2023
|
1,28
|
5
|
giovedì 16 novembre 2023
|
1,28
|
Soggetti non titolari di partita IVA |
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Senza maggiorazione
|
Con maggiorazione
|
||||
n. rata
|
Scadenza
|
Interessi %
|
n. rata
|
Scadenza
|
Interessi %
|
1
|
giovedì 20 luglio 2023
|
1
|
lunedì 31 luglio 2023
|
||
2
|
lunedì 31 luglio 2023
|
0,11
|
2
|
lunedì 31 luglio 2023
|
|
3
|
giovedì 31 agosto 2023
|
0,44
|
3
|
giovedì 31 agosto 2023
|
0,33
|
4
|
lunedì 2 ottobre 2023
|
0,77
|
4
|
lunedì 2 ottobre 2023
|
0,66
|
5
|
martedì 31 ottobre 2023
|
1,10
|
5
|
martedì 31 ottobre 2023
|
0,99
|
6
|
giovedì 30 novembre 2023
|
1,43
|
6
|
giovedì 30 novembre 2023
|
1,32
|
Proroga del versamento delle imposte, chi è interessato?
Per meglio capire chi si sarà interessato dalla proroga, ci vengono in aiuto i precedenti chiarimenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate rispetto a vecchi interventi di proroga in essere per gli anni precedenti. A tal proposito è utile richiamare la risoluzione n°71/2019.
In base alle indicazioni nella stessa riportata, parimenti applicabili alla nuova proroga anticipata dal MEF, potranno sfruttare la proroga tutti i contribuenti che, esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Di conseguenza, la proroga ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022: applicano il regime forfetario (dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; applicano il “regime di vantaggio”, per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ex minimi per intenderci (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011); determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
La proroga si applica anche ai soci di società con i requisiti sopra elencati che imputano il reddito per trasparenza. Dunque il riferimento è ai: soci di società di persone o Srl in trasparenza fiscale; soci di associazioni professionali collaboratori di impresa familiare (o coniugi di aziende coniugali). Per chi decide di sfruttare la proroga, la stessa riguarderà anche la prima rata, laddove il contribuente decida di versare le imposte, il saldo dell’anno n e l’acconto n+1, a rate.
Soggetti esclusi dalla proroga
La proroga non interessa i privati ovvero i non titolari di partita iva. Dunque rimane ferma la scadenza del 30 giugno, per i lavoratori dipendenti (vedi ad esempio chi presenta il 730 senza sostituto), le società semplici, gli enti non commerciali senza attività commerciale, ecc.).
Inoltre, sono esclusi i contribuenti con partita che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli ISA; o che presentano un monte ricavi/compensi superiori al limite ISA di € 5.164.569.
Stessa cosa dicasi per i contribuenti con attività agricola titolari di soli redditi agrari ex art. 32 Tuir (si veda l’interpello n° 330/2019).
Ambito oggettivo della proroga
Venendo alle imposte oggetto di proroga, la stessa opera a livello generalizzato per i soggetti sopra richiamati.
Dunque, sono oggetto di proroga le seguenti imposte dovute dai soggetti sopra individuati:
- Irpef;
- Ires;
- Irap;
- Iva;
- Diritto camerale;
- Ivie;
- Ivafe;
- cedolare secca;
- imposte sostitutive;
- acconti del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
- contributi previdenziali dovuti alla gestione separata o quelli oltre il minimale reddituale dovuti da artigiani e commercianti;
- ecc.
Sui versamenti iva, in attesa del testo della norma che regolerà la proroga, sembrerebbe che la proroga dovrebbe riguarda non solo l’Iva dovuta sul cd. “adeguamento” agli ISA (adeguamento finalizzato a migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale) ma anche il saldo Iva per chi ha scelto di pagarlo alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi.
Infatti si ricorda che, come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può rateizzare il saldo Iva dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi (30 giugno/30 luglio), maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. A ogni modo, il versamento andrà effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – Iva annuale saldo.