Niente imposta di registro, non solo per le cause presso il Giudice di pace di valore pari o inferiore a 1033 euro, ma per tutte le cause di modico valore.
In sintesi, può essere così riassunto l’intervento dell’Agenzia delle entrate con la circolare n° 30 del 29 luglio 2022.
In realtà per l’Agenzia delle entrate si tratta di un cambio di rotta obbligato; infatti, dopo che con la risoluzione n° 77 del 2014, l’Agenzia delle entrate aveva precisato che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro riguarda le solo cause presso il Giudice di pace nonché gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo, ora l’esenzione viene estesa anche ad altre procedure.
Sia nel 2014 che ora, le indicazioni dell’Agenzia delle entrate tengono conto degli orientamenti espressi in merito dalla Corte di Cassazione. Orientamenti di cui l’Agenzia delle entrate deve per forza tenere conto.
Esenzione dell’imposta di registro per le cause presso il Giudice di pace
La legge 21 novembre 1991, numero 374 che ha istituito il Giudice di pace, all’art.46, dispone che:
Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
Con la risoluzione n. 97 del 2014, in virtù dei principi espressi dalla Cassazione (sentenze 16 luglio 2014, n. 16310; 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981), l’Agenzia delle entrate aveva precisato che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro riguarda:
- gli atti e i provvedimenti del Giudice di pace nonché
- gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo.
Esenzione imposta di registro ad ampio raggio
Nel corso degli ultimi anni, la Cassazione è intervenuta nuovamente sulla portata dell’esenzione dell’imposta di registro per le cause di modico valore. In tale contesto, si intendono per tali quelle aventi un valore non superiore a 1033,00 euro.
In particolare, i base ai recenti orientamenti giurisprudenziali (ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21050; ordinanze del 22 febbraio 2021, n. 4725 e del 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858), anche in riferimento a cause promosse sin dal primo grado avanti ai giudici ordinari , dunque diversi dal Giudice di Pace, la finalità dell’esenzione dall’imposta di registro.
- è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale,
- perché di minimo valore.
Da qui, ai fini impositivi, risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.
Il fatto che l’esenzione dall’imposta di registro sia stata inserita all’interno della legge istitutiva del Giudice di pace, non comporta che la stessa si applica solo per le cause presso il Giudice di pace nonché per gli atti e i provvedimenti dallo stesso adottati o ad essi collegati.
Infatti, l’esenzione dell’imposta di registro deve applicarsi a:
tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito (Corte di Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21050).
Conclusioni
In sintesi, esenzione ad ampio raggio dall’imposta di registro per tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00.
Ciò vale:
- indipendentemente dal grado di giudizio e
- dall’ufficio giudiziario adito.
L’esenzione riguarda anche gli atti di modico valore per i quali di norma è prevista imposta di registro in misura fissa perché prevedono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva. L’esenzione non riguarda invece atti scritti o contratti verbali non registrati anche se enunciati dal Giudice astrattamente rientrante nel perimetro dell’esenzione.